01/04/2022 - Richiesta di impugnazione della norma incostituzionale approvata del Consiglio regionale della Sardegna
Al Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi
presidente@pec.governo.it
Al Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese
gabinetto.ministro@pec.interno.it
Al Dipartimento Affari Interni e territoriali
dait.prot@pec.interno.it
Albo Nazionale Segretari Comunali e provinciali
protocollo.albosegretari@pec.interno.it
Ogg.: Emendamento al DDL 314/A “Interventi vari in materia di enti locali in Sardegna”.
Formuliamo la presente in relazione all' emendamento al DDL in oggetto approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna teso a introdurre l'art.1 ter relativo agli “Iscritti all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali- Sezione regionale Sardegna”.
La norma dispone che “ Al fine di sopperire con urgenza all’attuale carenza di Segretari comunali iscritti all’Albo dei Segretari comunali e provinciali, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all’Albo stesso di cui all'art. 13 del Decreto della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, nelle more di una riforma regionale dell’ordinamento dei Segretari comunali e provinciali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, gli istruttori direttivi e i funzionari di ruolo dei Comuni e delle Province della Sardegna, in possesso dei diplomi di laurea di cui all’articolo 13, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, che ne facciano richiesta all’Albo dei Segretari comunali e provinciali e che ricoprono o abbiano ricoperto dalla data di pubblicazione la presente legge l’incarico di vicesegretario, sono iscritti all’Albo dei Segretari comunali e provinciali Sezione Regionale Sardegna, nella fascia di appartenenza del Comune o Provincia ove prevalentemente abbiamo svolto l’incarico."
La norma si pone prima facie in contrasto con gli art. 3 e 97 della Costituzione, poiché consente l’accesso alla carriera del segretario comunale di funzionari degli enti locali senza alcuna seria garanzia di selettività e ciò, peraltro, in spregio al percorso di carriera normativamente richiesto per ricoprire tali incarichi.
Dobbiamo segnalare che la giurisprudenza costituzionale ha già ritenuto “eccessivamente generico il requisito del previo superamento di una qualsiasi selezione, ancorché pubblica, quando essa non garantisce che la scelta abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che si è chiamati a svolgere (sentenze n. 277 del 2013, n. 127 del 2011 e n. 225 del 2010).”
E' poi altrettanto evidente il contrasto della norma con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile spiegando effetti sull’accesso alle funzioni e sullo status giuridico economico del pubblico dipendente segretariocomunale, in difformità rispetto alla disciplina statale.
Tanto premesso, al fine di evitare l'introduzione nell'ordinamento di norme illegittime in quanto contrarie a principi fondamentali scolpiti nella Carta Costituzionale, chiediamo l'urgente intervento del Governo per l'impugnazione della DDL 314/A Interventi vari in materia di enti locali in Sardegna .