20/09/2022 - L’accesso civico generalizzato non si applica alle società a partecipazione pubblica quotate. Pronuncia del Consiglio di Stato.
La disciplina in tema di accesso civico ex D. Lgs. n. 33/2013, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 bis, comma 2, D. Lgs. n. 33 cit. e dell’art. 2, comma 1, lett. p, D. Lgs. n. 175/16, è inapplicabile alle società a partecipazione pubblica quotate (che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati).
Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. del 12 settembre 2022, n. 7896