13/09/2022 - E' on-line l'ultimo numero della newsletter AranSegnalazioni n. 16/2022
Nella newsletter alcune segnalazioni interessanti :
Orientamenti applicativi
Comparto Funzioni Locali
E’ possibile attribuire un incarico di posizione organizzativa ad un dipendente inquadrato in categoria C, pur in presenza di personale inquadrato in categoria D?
Orientamenti applicativi
Comparto Funzioni Locali
La giornata di assenza per l’espletamento di visite specialistiche, terapie o esami diagnostici in concomitanza ad una incapacità lavorativa, conseguente ad una patologia in atto, è imputata a malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico?
Governo
Decreto legislativo 105/2022 recante: “Attuazione della direttiva UE 2019/1158 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UEdel Consiglio”
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29/7/2022 il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, vigente dal 13 agosto scorso, che prevede disposizioni per migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, e per meglio conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare; specifiche previsioni riguardano il congedo obbligatorio di paternità e la definizione delle modalità di fruizione, compreso il trattamento economico e normativo, la disciplina, salvo che non sia diversamente specificato, è direttamente applicabile anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni; inoltre, una specifica disposizione è stata introdotta, nell’ambito delle modifiche apportate alla legge 104/1992, che prevede il divieto di discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui alla medesima legge.
Corte dei conti
Sezione centrale controllo legittimità atti Governo e Amministrazioni Stato
Deliberazione n. 4/2022 Incarichi dirigenziali - Legittimità procedure di selezione
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili si esprimono in merito alle modalità di conferimento di funzioni dirigenziali in coerenza con la locuzione, contenuta nel comma 6 del d.lgs. 165/2001, riferita a professionalità da reclutare, “non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione”. Per i giudici contabili la locuzione “deve intendersi riferita esclusivamente ai ruoli dirigenziali”, qualora la verifica di professionalità in questo ambito abbia dato esiti negativi, e premesso che nell’attuale sistema l’affidamenti di funzioni dirigenziali ad altri soggetti resta una pratica eccezionale, poiché la modalità di reclutamento fisiologica resta quella concorsuale, l’amministrazione, nell’esercizio del suo potere discrezionale, “può ricercare la persona di particolare e comprovata qualificazione professionale al di fuori dei propri ruoli dirigenziali, nel rispetto delle condizioni e dei limiti percentuali previsti dalla normativa vigente” (ex multis: Sez. Centr. Contr.del. 36/2014; Sez. Controllo Lazio del.82/2022).
Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Sentenza n. 17320 del 27/5/2022 Impiego pubblico - dirigenza - procedura comparativa e idonea ti a - requisito motivazionale - risarcimento del danno - rigetto ricorso
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte di Cassazione è intervenuta fornendo chiarimenti alle amministrazioni pubbliche, in merito ai conferimenti di incarichi dirigenziali del Pubblico Impiego. In particolare fornendo precisazioni riguardo alla corretta applicazione delle procedure comparative, introdotte con il d.l. 80/2021, convertito in l. 113/2021 a seguito del Pnrr, e previste al fine di valutare capacità, attitudine, motivazioni individuali per l’accesso alla dirigenza. Nei fatti, i giudici rigettavano l’appello proposto da un dirigente architetto con funzione dirigenziale non generale della Sovrintendenza per i beni architettonici che aveva partecipato al procedimento per il conferimento di analogo incarico presso la Sovrintendenza di un'altra regione. La dirigente lamentava di essere stata illegittimamente posposta ai fini della valutazione ad altri candidati e ne richiedeva adeguato risarcimento del danno. La procedura comparativa di cui sopra, si pone in contrapposizione con quella idoneativa adottata da molte amministrazioni e sostenuta da molte pronunce della giurisprudenza amministrativa. Tale procedura restringe la scelta dei candidati a tutti quelli in possesso delle necessarie competenze dando così la possibilità al direttore generale di scegliere l’incaricato, sovvertendo in tal modo l’ordine di preferenza determinata dalla commissione preposta. La Cassazione chiarisce che in tema di impiego pubblico privatizzato gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, (art. 19 d.lgs. n. 165/2001), obbligano l'amministrazione (...) anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (...), a valutazioni anche comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali, e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte. Pertanto, anche nelle procedure non strettamente concorsuali nelle valutazioni comparative il principio motivazionale deve essere esplicitato per giustificare le scelte cui si è data preponderanza. Eventuali procedure comparative non motivate possono portare una responsabilità erariale e conseguente risarcimento del danno al candidato illecitamente estromesso.