12/09/2022 - In caso di incarichi vietati al pubblico dipendente, paga anche chi firma l’autorizzazione.
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria, sentenza n. 60 del 7 settembre 2022
" Il dipendente pubblico non può assumere incarichi di amministrazione in società di capitali. L' art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, dispone che: L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente.
Trattasi di una causa di incompatibilità al cui riscontro consegue una diffida e poi l'eventuale decadenza dall'impiego pubblico.
Sussistendo un divieto assoluto di legge, l'attività non è nemmeno autorizzabile dall'amministrazione di appartenenza.
Ancorché decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si riferisca letteralmente agli incarichi per cui siano stati omessi la richiesta di autorizzazione e il versamento del compenso in ipotesi di violazione del divieto di assumere incarichi retribuiti senza autorizzazione, non può esservi alcun dubbio in ordine all'applicabilità del disposto normativo anche all'ipotesi più grave dello svolgimento di incarichi non autorizzabili perché incompatibili per i pubblici dipendenti a norma del citato art. 60 del D.P.R. n. 3 del 1957. Del resto, è proprio il disposto del primo comma dell'art. 53 che, facendo salva la disciplina delle incompatibilità di cui al più volte citato art. 60, attua un espresso raccordo legislativo tra le norme, evidenziando la volontà legislativa di estendere la disciplina in questione anche alle ipotesi patologiche in cui siano stati svolti incarichi vietati o siano stati persino erroneamente autorizzati su istanza del dipendente."