05/09/2022 - Chiarimenti in ordine alla valenza delle clausole della legge in sede di gara. Pronuncia del Consiglio di Stato.
Chiarito come sopra il tema dell’odierno contenzioso, è d’uopo rammentare che ai fini dell’interpretazione delle clausole di una lex specialis trovano applicazione le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 Cod. civ. (da ultimo, Cons. Stato, V, 2 marzo 2022 n.1486; 6 agosto 2021, n. 5781; 8 aprile 2021, n. 2844; 8 gennaio 2021, n. 298; III, 24 novembre 2020, n. 7345; 15 febbraio 2021, n. 1322): conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità, deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole al privato (Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1447; V, 27 maggio 2014, n. 2709).
Alla stregua delle predette coordinate ermeneutiche, e in considerazione del loro chiaro tenore letterale, le clausole qui in rilievo, già riportate al precedente capo 4, non lasciano spazio a dubbi interpretativi circa i requisiti dell’offerta tecnica cui era correlata l’attribuzione dei previsti punteggi, ovvero circa la disponibilità da parte dell’offerente di figure professionali (i manutentori delle porte tagliafuoco e i manutentori degli estintori) in possesso di competenze certificate.
E neanche è dubbio che tale disponibilità dovesse sussistere al momento della presentazione dell’offerta tecnica: rileva, da un lato, l’utilizzo nelle stesse clausole del termine “possesso”, che colloca con ogni evidenza il requisito all’atto della sua dichiarazione nella domanda di partecipazione alla gara, e l’inesistenza di locuzioni, fondate su termini quali “impegno” o simili, che lo proiettino verso il futuro, e cioè verso la fase esecutiva, dall’altro, il principio “on/off” su cui si incentrano le clausole, che, come chiarito in nota dallo stesso disciplinare, si fonda sulla “presenza o assenza dell’elemento richiesto”, che, come visto, è costituito dal possesso dei requisiti, e non da una dichiarazione di impegno.
Infine, in ordine all’interpretazione da conferire alle clausole in questione, rileva anche il chiarimento n. 2018.168199 reso dalla stazione appaltante, che ha precisato come, in relazione ai subcriteri 4.5 e 4.6 in parola, il concorrente avrebbe dovuto “formalmente dichiarare il possesso di un determinato stato o fattore”, espressione anch’essa riferibile univocamente a elementi presenti all’atto della presentazione dell’offerta, e che si connota nella odierna disamina di particolare significatività, non solo per la sua chiara valenza, ulteriormente esplicativa di quanto già oggettivamente evincibile dalla legge di gara, ma anche in contrapposizione con quanto pure ivi affermato in relazione ad altri subcriteri dello stesso paragrafo 4 (4.1, 4.2, 4.3 e 4.7), per i quali si sottolinea la sufficienza di una dichiarazione a una “obbligazione di fare”.
Non è poi significativo che tale chiarimento rimandi a successivi accertamenti della stazione appaltante, previsione che, diversamente da quanto sembra intendere l’appellante, è ben lungi dal consentire ai concorrenti di ottenere i punteggi previsti dalle clausole in parola in carenza degli specifici requisiti cui essi sono correlati, o in carenza della relativa dichiarazione, null’altro essa esprimendo se non la potestà della stazione appaltante di verificare la veridicità di quanto dichiarato dagli operatori economici in sede di presentazione dell’offerta (artt. 32 comma 7, 85 comma 5, 86, 87, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50).
Sicchè, alla luce del predetto chiarimento, anche gli eventuali dubbi interpretativi evocati dall’appellante circa l’esatto significato da attribuire alle clausole di cui trattasi, nonostante il loro chiaro tenore, erano dissipabili alla luce del predetto chiarimento, considerata la sua specifica funzione.
Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 16 agosto 2022 n. 7145http://Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 16 agosto 2022 n. 7145