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02/09/2022 - Compensazione prezzi per lavorazioni non presenti nel prezzario regionale

tratto da sentenzeappalti.it

COMPENSAZIONE PREZZI PER LAVORAZIONI NON PRESENTI NEL PREZZARIO REGIONALE

Quesito: Il Decreto in oggetto prevede una forma di compensazione prezzi in deroga nelle more dell’aggiornamento prezzi regionale. La totalità dei nostri progetti non usa solo il prezziario regionale, in quanto molte lavorazioni non erano rinvenibili in esso per cui c’era stata la necessità di formulare dei prezzi con relativi analisi sulla base di indagini di mercato. La compensazione del Decreto Aiuti prevede di agire solo sui prezzi del prezziario regionale, lasciando invece inalterati gli altri? Nel caso dovessi aggiornare gli altri quel sarebbe la strada?

Risposta: L’art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, allo scopo di fronteggiare l’eccezionale aumento dei costi dei materiali e dei prodotti energetici, ha introdotto ulteriori meccanismi compensativi
applicabili agli appalti di lavori pubblici aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31/12/2021, basati sull’utilizzo dei prezzari regionali. Nello specifico, ai sensi della citata disposizione, l’operatore economico ha diritto a fruire del meccanismo obbligatorio di adeguamento dei prezzi, in relazione ai lavori eseguiti nel corso del 2022, afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure nel medesimo arco temporale.
L’adeguamento è quindi determinato attraverso un aggiornamento straordinario del prezzario regionale che le Regioni devono approvare entro il 31 luglio 2022. Il comma 1 del citato art. 26 D.L. 50/2022 precisa che i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari straordinari sono riconosciuti dalle stazioni appaltanti, al netto dei ribassi d’asta, nella misura del 90 per cento, ferma restando l’applicazione in via transitoria, nelle more dell’aggiornamento straordinario del prezziario, della maggiorazione fino al venti percento di cui al successivo comma 3, salvo successivo conguaglio.
Ciò posto, la disciplina di nuova introduzione non considera espressamente l’ipotesi in cui l’incremento eccezionale dei prezzi interessi lavorazioni non rinvenibili nel prezzario regionale. A fronte di siffatta lacuna normativa, avuto riguardo alla ratio sottesa alla tipologia di parametri individuati per la determinazione degli importi da corrispondere per l’adeguamento dei prezzi, appare applicabile in via analogica la medesima modalità utilizzata nel caso in cui si debba calcolare il prezzo di una lavorazione non riscontrabile nel prezzario o i nuovi prezzi di lavorazioni non previste nel contratto. In tale evenienza sarà cura della direzione lavori procedere all’analisi dei prezzi sulla scorta di un’aggiornata indagine di mercato, da documentare adeguatamente, seguendo, per quanto attiene alle stazioni appaltanti del Veneto, le metodologie descritte nella nota informativa istruzioni operative relative al prezzario regionale approvato con D.G.R. n. 555 del 20 maggio 2022. (Parere MIMS n. 1330/2022)

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