11/10/2022 - Al contribuente non può essere chiesta la prova di fatti già noti al Comune.
CTR Basilicata, sentenza n. 126 del 27 aprile 2022
In tema di Ici, qualora l'immobile sia dichiarato inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura del 50% anche in assenza di richiesta del contribuente poiché, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune.
La giurisprudenza di legittimità al riguardo ha precisato che: "in tema di ICI, qualora l'immobile sia dichiarato inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente poiché, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune" (Cassazione civile, Sez. Trib., 21/09/2016, n.18453).
Pertanto, la mancata dichiarazione per l'immobile in questione, già dichiarato inagibile dal Comune impositore, non era dovuta e le relative sanzioni appaiono non sorrette dalla colpevolezza dell'Istituto contribuente.