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24/10/2022 - Alla Corte di giustizia UE la modificazione soggettiva e oggettiva delle concessioni autostradali

tratto da giustizia-amministrativa.it

Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE - Concessione amministrativa - Autostrade

Vengono rimesse alla Corte di giustizia UE le seguenti questioni pregiudiziali di interpretazione dell’art. 43 del d.l. n. 201 del 2011, convertito nella legge 214 del 2011 in rapporto alla disciplina prevista dagli artt. 38, 43 e 44 della direttiva 2014/23:

a) se sia, o meno, contrastante con il diritto comunitario l’interpretazione della normativa nazionale nel senso che l’Amministrazione concedente possa istruire un procedimento di modificazione soggettiva ed oggettiva di una concessione autostradale in corso di validità, o di sua rinegoziazione, senza valutare ed esprimersi sull’obbligo di indire una procedura di evidenza pubblica;

b) se sia, o meno, contrastante con il diritto comunitario l’interpretazione della normativa nazionale nel senso che l’Amministrazione concedente possa istruire un procedimento di modificazione soggettiva ed oggettiva di una concessione autostradale in corso di validità, o di sua rinegoziazione, senza valutare l’affidabilità di un concessionario che si sia reso autore di un grave inadempimento;

c) se, in caso di rilevata violazione del principio di evidenza pubblica e/o di rilevata inaffidabilità del titolare di una concessione autostradale, la normativa comunitaria imponga l’obbligo della risoluzione del rapporto.

La necessità di disporre la rimessione alla Corte di giustizia UE deriva dalla circostanza che la direttiva 2014/23 del 26 febbraio 2014, in tema di aggiudicazione dei contratti di concessione, stabilisce il principio dell’evidenza pubblica al fine di garantire la concorrenza in seno al mercato interno ed il conseguimento dei principi di efficienza e innovazione.

L'art. 43 del d.l. n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, nel regolare il procedimento riguardante gli “aggiornamenti” e/o le “revisioni” delle convenzioni autostradali, distingue a seconda che le concessioni in questione comportino, o meno, “variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica”.

Con riferimento alla portata applicativa di tale disposizione, è necessario individuare se - e in quale misura - l’esercizio del potere delineato dal predetto art. 43 debba tenere conto delle disposizioni e dei principi del diritto dell’Unione europea, con riferimento ai procedimenti dalla medesima previsione di legge disciplinati.

In caso di presentazione di una nuova proposta, comportante l’implementazione di investimenti finanziari, l’aumento degli standard di sicurezza ed un totale riassetto societario, formulata da parte di un concessionario autostradale nell’ambito di un procedimento di contestazione finalizzato all’eventuale risoluzione del rapporto concessorio in corso di validità, occorre pertanto verificare, ai fini della prosecuzione della gestione dell’infrastruttura, la sussistenza delle condizioni previste dalla direttiva 2014/23 e trasfuse nel codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016.

Tar Lazio, sez. IV, ordinanza 19 ottobre 2022, n. 13434 - Pres. Politi, Est. Fanizza

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