Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Strumenti personali

Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
Tu sei qui: Home / Archivio News / Anno 2022 / Ottobre / 13/10/2022 - Richiesta di risarcimento dei danni morali e materiali - Avviso di accertamento sintetico - Maggior reddito imponibile

13/10/2022 - Richiesta di risarcimento dei danni morali e materiali - Avviso di accertamento sintetico - Maggior reddito imponibile

tratto da def.finanze.it

Ordinanza del 13/09/2022 n. 26920 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 6

Salva testo

TESTO

Intitolazione:

Richiesta di risarcimento dei danni morali e materiali - Avviso di accertamento sintetico - Maggior reddito imponibile.

Massima:

L'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma, codice procedura civile, non può essere proposta in sede di cognizione nel giudizio, qualora sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all'articolazione della domanda in tale sede, come allorquando i gradi di merito del giudizio si siano esauriti ancor prima dell'insediamento delle commissioni tributarie e provinciali, in base al combinato disposto dell'art. 80 d.lgs. n. 546/1992 e del d.m. 26.4.1996, nel qual caso ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo. Infatti, il giudice tributario può conoscere anche la domanda risarcitoria proposta dal contribuente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., potendo altresì, liquidare in favore di quest'ultimo, se vittorioso, il danno derivante dall'esercizio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva temeraria, in quanto connotata da mala fede o colpa grave, con conseguente necessità di adire il giudice tributario, atteso che il concetto di responsabilità processuale deve intendersi comprensivo anche della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, ha dato luogo all'esigenza di instaurare un processo ingiusto. Trova in siffatta evenienza applicazione il principio secondo cui l'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma, c.p.c. deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio presupposto, ove quel giudizio sia ancora pendente, e non vi siano preclusioni di natura processuale, mentre qualora sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all'articolazione della domanda in tale sede, ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

 

archiviato sotto:
« gennaio 2025 »
gennaio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman