25/10/2022 - Niente canone concessorio non ricognitorio per le antenne di telefonia -TAR Catanzaro Sez I Sentenza 1579 del 28/9/2022
Niente canone concessorio non ricognitorio per le antenne di telefonia
TAR Catanzaro Sez I Sentenza 1579 del 28/9/2022
Come chiarito dal consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, la disposizione appena richiamata sottende l’esigenza, valorizzata in ambito comunitario, di agevolare la creazione di un uniforme sistema di telecomunicazioni, sottraendolo ad iniziative delle Amministrazioni locali che possano essere disomogenee sul territorio e sul mercato e garantendo la parità di trattamento tra gli operatori del mercato delle telecomunicazioni (cfr., ex multis, T.A.R. Perugia, (Umbria) sez. I, 6 novembre 2020, n. 488; T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. IV, 28 novembre 2016, n. 2238; T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 18 aprile 2012, n. 448; Consiglio di Stato, sez. III, – 1 giugno 2016, n. 2335).
La prescrizione è stata confermata dall’art. 12, comma 3, del D. Lgs. n. 33/2016, che ribadisce che le Amministrazioni Pubbliche non possono richiedere il pagamento agli operatori del settore di nessun onere economico altro e diverso dalla Tosap o dal Cosap, sostituiti, in forza dell’art. 1, commi 837 e 838, della L. n. 160/2019, da un canone unico (da ultimo, T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. II, 26 maggio 2022, n. 897).
Pubblicato il 28/09/2022
N. 01579/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01376/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1376 del 2017, proposto da
Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Edoardo Giardino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Capilupi in Catanzaro, Piazza Le Pera n. 9;
contro
Comune Montalto Uffugo, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell’atto prot. n. 0016806 adottato dal Comune di Montalto Uffugo in data 24.8.2017, avente ad oggetto “Istituzione di canoni non ricognitori – Avviso di pagamento – annualità 2017”;
- della deliberazione n. 11 del 13.4.2016 del Consiglio Comunale del Comune di Montalto Uffugo e del regolamento approvato;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 settembre 2022 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con deliberazione consiliare n. 11 del 13 aprile 2016, il Comune di Montalto Uffugo approvava il regolamento “per l’istituzione e l’applicazione dei canoni concessori non ricognitori”.
In data 24 agosto 2017, l’Amministrazione notificava a Telecom Italia S.p.A. avviso di pagamento del canone non ricognitorio dovuto in applicazione delle tariffe regolamentari stabilite per “occupazione di suolo/sottosuolo pubblico di pertinenza pubblica di proprietà dell’Ente”.
Con ricorso ritualmente notificato in data 28 ottobre 2017 e depositato il successivo 13 novembre 2017, Telecom Italia S.p.A. ha impugnato il suddetto avviso di pagamento, unitamente alla delibera comunale con la quale sono stati fissati i criteri per la quantificazione del canone dovuto.
Parte ricorrente censura tali provvedimenti sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere in quanto il Comune, esigendo il pagamento di somme di denaro al di fuori dei casi previsti dalla legge, violerebbe le norme - in primis, l’art. 93 del D. Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) in combinato disposto all’art. 12, comma 3, del D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 33 - che vietano all’Amministrazione di imporre oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.
Benché ritualmente intimato, il Comune di Montalto Uffugo non si è costituito in giudizio.
Formulato avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, alla pubblica udienza straordinaria del 16 settembre 2022, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, il ricorso deve dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione nella parte in cui ha ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di pagamento.
Invero, la controversia concernente la “legittimità” dell’avviso di pagamento appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un atto paritetico con cui l’Amministrazione si limita a quantificare il suo credito, in applicazione dei criteri predeterminati con l’atto normativo precedentemente adottato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 28 luglio 2015, n. 3740; Cons. Stato, Sez. V, 28 giugno 2016 n. 2927; T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 30 ottobre 2019, n. 943; T.A.R. Calabria, sez. I - Catanzaro, 9 giugno 2022 n. 1015).
È, invece, fondata la domanda nella parte in cui la società ricorrente censura la delibera comunale avente ad oggetto l’istituzione e l’applicazione di un canone concessorio patrimoniale non ricognitorio per l’occupazione di suolo/sottosuolo pubblico.
Ritiene il Collegio che, in base al vigente Codice delle comunicazioni, nessun altro onere - oltre la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche - possa essere imposto agli operatori del settore.
L’art. 93 del D. Lgs. n. 259/2003, infatti, dopo avere stabilito, al primo comma, che le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge, prevede, al comma 2, che “gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l’obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l’Ente locale, ovvero l’Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell’esecuzione delle opere di cui al Codice o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, oppure del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’articolo 63 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal c. 2, lett. e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell’eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all’art. 47, c. 4, del predetto D. Lgs. 15.11.1993 n. 507”.
Come chiarito dal consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, la disposizione appena richiamata sottende l’esigenza, valorizzata in ambito comunitario, di agevolare la creazione di un uniforme sistema di telecomunicazioni, sottraendolo ad iniziative delle Amministrazioni locali che possano essere disomogenee sul territorio e sul mercato e garantendo la parità di trattamento tra gli operatori del mercato delle telecomunicazioni (cfr., ex multis, T.A.R. Perugia, (Umbria) sez. I, 6 novembre 2020, n. 488; T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. IV, 28 novembre 2016, n. 2238; T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 18 aprile 2012, n. 448; Consiglio di Stato, sez. III, - 1 giugno 2016, n. 2335).
La prescrizione è stata confermata dall’art. 12, comma 3, del D. Lgs. n. 33/2016, che ribadisce che le Amministrazioni Pubbliche non possono richiedere il pagamento agli operatori del settore di nessun onere economico altro e diverso dalla Tosap o dal Cosap, sostituiti, in forza dell’art. 1, commi 837 e 838, della L. n. 160/2019, da un canone unico (da ultimo, T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. II, 26 maggio 2022, n. 897).
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto nella parte relativa all’annullamento del regolamento comunale impositivo del canone concessorio non ricognitorio imposto alla ricorrente, nella parte in cui riferisce detto canone patrimoniale alle occupazioni di suolo realizzate per l’erogazione del servizio di telecomunicazione.
In ragione dell’esito del giudizio, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nella parte relativa all’impugnazione dell’avviso di pagamento, indicando, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., il giudice ordinario quale autorità giurisdizionale cui spetta la cognizione della relativa domanda;
2) annulla il regolamento comunale per l’applicazione del canone concessorio non ricognitorio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Montalto Uffugo n. 11 del 13 aprile 2016, nella parte in cui riferisce il canone patrimoniale non ricognitorio alle occupazioni di suolo realizzate per l’erogazione del servizio di telecomunicazione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Alberto Ugo, Referendario
Manuela Bucca, Referendario, Estensore