24/10/2022 - La tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso
Sentenza del 03/10/2022 n. 2551 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia Sezione/Collegio 26
Intitolazione:
La tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso.
Massima:
Con lo scioglimento consensuale del rapporto contrattuale per mutuo consenso, le parti concludono volontariamente "un nuovo contratto di natura solutoria e liberatoria, con contenuto uguale e contrario a quello del contratto originario". Nell'ambito di una risoluzione del contratto, ai fini fiscali bisogna distinguere il caso in cui è presente una clausola risolutiva espressa, contestuale al contratto originario o entro il secondo giorno dalla stipula del contratto, da quello in cui le parti optano per la risoluzione del medesimo contratto originario con un nuovo atto: nella prima ipotesi si applica l'imposta proporzionale solo se per lo scioglimento del vincolo contrattuale è previsto un corrispettivo (unica somma da tassare) altrimenti si applicherà il registro in misura fissa. Nel caso diverso in cui la risoluzione del contratto originario avvenga mediante apposito negozio, la norma prevede la tassazione in misura proporzionale, da applicare alle prestazioni derivanti dalla risoluzione; la stessa tassazione proporzionale si applicherà, inoltre, all'eventuale importo della risoluzione. Pertanto, l'atto di risoluzione per "mutuo consenso" di un precedente atto di donazione per il quale non è previsto alcun corrispettivo, deve essere assoggettato a registrazione in termine fisso, con applicazione dell'imposta in misura fissa. Inoltre, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro. Al contrario, nell'ipotesi in cui venga pattuito un corrispettivo per la risoluzione del precedente atto di donazione, troverà applicazione l'imposta proporzionale di registro.