27/10/2022 - IMU – Sequestro conservativo – Non comporta la perdita della titolarità del diritto reale
Sentenza del 12/09/2022 n. 3768 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio - Sezione/Collegio 3
Intitolazione:
Finanza locale - Imu Ici - Soggetto passivo -Sequestro conservativo - Possesso - Irrilevanza - Non comporta la perdita della titolarità del diritto reale - Titolare del diritto reale - Obbligato al pagamento
Soggetto passivo dell’imposta comunale sugli immobili, ora Imu, può essere soltanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile, di modo che la nozione di possesso di fabbricati, aree fabbricabili e di terreni agricoli, di cui al comma 2 dell’art. 1 del d. lgs. n. 504/1992, va riferita propriamente a quella corrispondente alla titolarità del diritto di proprietà o di diritto reale minore sull’immobile (art. 3 1° comma del d. lgs. n. 504/1992). Il presupposto impositivo è la titolarità del diritto reale e non la disponibilità del bene con la conseguenza che, a tali fini, è irrilevante la circostanza che gli immobili oggetto di imposta siano sottoposti a sequestro civile, giudiziario o conservativo, atteso che dette misure non comportano la perdita della titolarità del diritto reale, posto a fondamento dell’imposta in questione. (G.T.).