11/10/2022 - Progressioni verticali senza rispettare il 50% dell’accesso dall’esterno?
Girano voci che le progressioni verticali senza titolo di studio per l’accesso dall’esterno previste dall’ipotesi di CCNL delle Funzioni Locali non scontino l’obbligo di destinare almeno il 50% dei posti previsti per nuove assunzioni all’esterno.
Il fondamento di tale conclusione dovrebbe risiedere nel fatto che siccome queste progressioni sono straordinarie e finanziate appositamente dallo 0,55% del monte salari 2018 non rientrano nel concetto di normali facoltà assunzionali e quindi nemmeno devono essere precedute dalla verifica del 50% dei posti destinati all’esterno.
Tale impostazione sembrerebbe ricavarsi anche dall’Orientamento Applicativo CFC81 che sebbene rilasciato per le Funzioni Centrali si basa su una disposizione molto simile.
Come avrete capito dai condizionali che ho utilizzato poco sopra, io non sono per niente d’accordo.
La garanzia dell’accesso dall’esterno non è questione di capacità assunzionali, facoltà assunzionali, forme di finanziamento delle assunzioni o limiti finanziari. Si tratta piuttosto di rispettare una regola, ormai cristallizzata dalla Consulta, finalizzata a rispettare un principio costituzionale, quello della tutela dell’accesso al pubblico impiego da parte dei cittadini.
Come si finanzia un’assunzione, in questo caso, secondo me, conta poco. Conta che, anziché tutelare accessi “aperti”, la pubblica amministrazione continua a chiudersi su se stessa, con progressioni destinate solo a chi è già nella p.a. stessa. E non va per niente bene.