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13/10/2022 - Magistratura - Responsabilità civile dei magistrati - Giudizio risarcitorio - Risarcimento dei danni non patrimoniali - Limitazione a quelli derivanti da privazione della libertà personale - Irragionevole limitazione della tutela dei diritti

tratto da def.finanze.it

Sentenza del 15/09/2022 n. 205 - Corte Costituzionale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 1a Serie Speciale n. 38 del 21/09/2022

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TESTO

Intitolazione:

Magistratura - Responsabilità civile dei magistrati - Giudizio risarcitorio - Risarcimento dei danni non patrimoniali - Limitazione a quelli derivanti da privazione della libertà personale - Irragionevole limitazione della tutela dei diritti fondamentali, compreso quello alla salute - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Massima:

I danni non patrimoniali provocati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie devono essere risarciti qualora siano lesi diritti inviolabili della persona e, pertanto, la disciplina sulla responsabilità civile del magistrato, vigente fino al 2015, che limitava la risarcibilità dei danni non patrimoniali alla sola ipotesi della privazione della libertà personale, vìola gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione. Infatti, la limitazione prevista dalla norma censurata (Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 2, comma 1, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 2015, n. 18) è irragionevole, in quanto non giustificata dall'esigenza di preservare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, che sono salvaguardate dalla definizione del confine fra lecito e illecito nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, così come dalla previsione dell'azione diretta verso lo Stato, nonché dai limiti posti alla rivalsa nei confronti del magistrato. Il danneggiato non può essere privato di una protezione basilare ed essenziale, qual è il risarcimento dei danni non patrimoniali e limitare la tutela al solo caso della privazione della libertà personale si traduce in una differenziazione nella difesa civile dei diritti inviolabili della persona, evocatrice di una insostenibile gerarchia interna a tale categoria di diritti.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

 

 

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