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05/10/2022 - La pubblica amministrazione che procede alla locazione di immobili da adibire alla propria attività istituzionale agisce secondo le regole del diritto privato

tratto da giurisprudenzappalti.it - scritto da Roberto Donati

La pubblica amministrazione che procede alla locazione di immobili da adibire alla propria attività istituzionale agisce secondo le regole del diritto privato.

Tar Lazio, Roma, Sez. II Quater, 28/09/2022, n. 12272.

La pubblica amministrazione che procede alla locazione di immobili da adibire alla propria attività istituzionale agisce secondo le regole del diritto privato, per cui ogni controversia attinente al contratto di locazione stipulato e/o alla fase precontrattuale concerne diritti soggettivi e, per questo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Questo quanto stabilito dal Tar Lazio su una vicenda in cui la ricorrente impugnava la nota con la quale l’Amministrazione ha deliberato, dopo avviso pubblico, di non stipulare contratto di locazione passiva, avente ad oggetto l’acquisizione in godimento di immobile da destinare a sede scolastica.

Si ricorda come l’acquisto o la locazione di beni immobili siano da considerare contratti esclusi dall’applicazione del nuovo Codice degli Appalti ai sensi dell’articolo 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs 50/2016.

E, trattandosi di contratti esclusi, rileva l’articolo 4 del Codice che prevede come l’affidamento dei suddetti contratti debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.

Tuttavia, secondo il Tar Lazio, anche in presenza di avviso pubblico, la controversia nella fase contrattuale è di competenza del giudice ordinario.

Per questo  Tar Lazio, Roma, Sez.II Quater, 28/09/2022, n. 12272 dichiara il proprio difetto di giurisdizione:

…che parte ricorrente chiede l’annullamento della nota per violazione di legge ed eccesso di potere, con domanda di risarcimento del danno;

che, all’esito della fase cautelare, sussistono i presupposti per definire la causa in forma in forma semplificata;

che è fondata l’eccezione di carenza di giurisdizione avanzata dalla parte resistente, a favore dell’AGO;

che, infatti, la fattispecie è sovrapponibile a quella decisa da Cass. S.U. n. n. 14185 del 2015, sulla base del seguente principio di diritto: “la pubblica amministrazione che procede alla locazione di immobili da adibire alla propria attività istituzionale (nella specie, una ASL per il reperimento di locali da adibire a distretto sanitario territoriale) agisce secondo le regole del diritto privato, anche nel caso in cui facoltativamente indica una gara per individuare gli immobili stessi. Ne consegue che ogni controversia attinente al contratto di locazione stipulato e/o alla fase precontrattuale concerne diritti soggettivi e, per questo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario”;

che, pertanto, va declinata la giurisdizione a favore del giudice ordinario, avanti al quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di legge;

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