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30/11/2022 - Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla decorrenza del termine di impugnazione dal deposito, in diverso giudizio, degli atti impugnati nonché sulla prova del danno da lesione di interessi legittimi

tratto da giustizia-amministrativa.it

Giustizia amministrativa - Ricorso primo grado - Decorrenza del termine per impugnare – Deposito di atti in giudizio
In ordine alla questione della decorrenza del termine per impugnare, dal deposito in diverso giudizio, dei medesimi atti oggetto di successivo autonomo ricorso, valgono le seguenti considerazioni:

a) le ripetute indicazioni contenute negli atti giudiziari integrano quelle presunzioni gravi, precise e concordanti che, ai sensi dell’art. 2729 c.c., consentono di provare il fatto ignoto attraverso fatti noti;

b) non rileva, al fine di escludere la conoscenza della parte, la circostanza che gli atti giudiziari siano direttamente conosciuti dal solo difensore nel processo, dovendo presumersi che gli atti siano stati direttamente portati a conoscenza della parte, atteso che, secondo regole di comune esperienza, il difensore dialoga con la parte che rappresenta processualmente sulle questioni rilevanti per la controversia, essendo a ciò tenuto, per altro, in base agli obblighi scaturenti dal mandato.

(Nella fattispecie in esame, il Consiglio di Stato reputa corretta la statuizione di parziale tardività del ricorso, con riferimento all’impugnazione della delibera di approvazione dello schema di convenzione e della allegata convenzione, atteso che i provvedimenti impugnati erano conosciuti dal ricorrente, dal momento temporale della loro produzione in giudizio). (1)


Responsabilità civile - Pubblica amministrazione - Danno da lesione di interessi legittimi – Onere della prova 
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In merito alla questione della prova rigorosa della esistenza del danno da parte del danneggiato, si osserva che:

a) in relazione al danno-conseguenza si pone la questione di individuare e quantificare i danni derivanti dalla lesione dell’interesse legittimo, e dunque di imputare all’evento dannoso causalmente correlato al fatto illecito, sul piano della causalità materiale, i pregiudizi patrimoniali da reintegrare per equivalente monetario, conseguenze “dirette e immediate” dell’evento sul piano della causalità giuridica;

b) il danno-conseguenza è disciplinato con carattere di generalità sia per la responsabilità da inadempimento contrattuale che da fatto illecito (in virtù dell’art. 2056 c.c.) dagli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.;

c) una volta ricondotta la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi al principio del neminem laedere positivizzato nell’art. 2043 c.c., deve escludersi che, nella individuazione e quantificazione del danno, possa operare il limite rappresentato dalla sua prevedibilità, invece operante solo per la responsabilità da inadempimento ex art. 1225 c.c., con l’eccezione del caso di dolo;

d) ai sensi dell’art. 1223 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c., il risarcimento del danno comprende la perdita subita dal creditore (danno emergente) e il mancato guadagno (lucro cessante) «in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta», con ciò dovendosi escludere il risarcimento di quei danni rispetto ai quali il fatto illecito non si pone in rapporto di necessità o regolarità causale, ma ne costituisce una semplice occasione non determinante del loro verificarsi;

e) in questo ambito, resta fermo l’onere di allegazione e prova da parte del danneggiato (artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, c.p.a.), poiché nell’azione di responsabilità per danni il principio dispositivo sancito in generale dall’art. 2697, primo comma, c.c. opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento (ex art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.);

f) la valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., è ammessa soltanto in presenza di situazione di impossibilità – o di estrema difficoltà – di una precisa prova sull’ammontare del danno;

g) le parti non possono sottrarsi all’onere probatorio e rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente tecnico d’ufficio. (2)

Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2022 -Pres. Poli - Est. Verrico

 

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