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29/11/2022 - Servizi associati di Polizia Locale: chiarimenti su introiti delle multe

tratto da lentepubblica.it

In una recente risposta all’interrogativo di un Comune il Dottor Andrea Bufarale fornisce chiarimenti sugli introiti generati dalle multe all’interno dei servizi associati di Polizia Locale.


Questo Comune è capofila di un servizio associato di Polizia Locale con altro Comune. I proventi derivanti dalle violazioni del cds si devono suddividere in base alla competenza territoriale di emissione dei verbali o è possibile regolare diversamente per mezzo della convenzione?

a cura di Andrea Bufarale

Servizi associati di Polizia Locale: chiarimenti su introiti delle multe

La gestione associata delle “funzioni fondamentali” è disciplinata dall’art. 14, comma 27, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale obbligo, rinviato più volte nella sua compiuta applicazione fino al 31.12.2023, prevede l’esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane avviene, alternativamente, mediante la forma della convenzione o dell’unione dei comuni.

Tanto ciò premesso, con riferimento al quesito posto, si rileva la necessità che siano gli atti organizzativi dei Comuni in convenzione e le intese con i comuni partecipanti a regolare i criteri, le modalità di incasso e di gestione delle somme introitate derivanti da sanzioni elevate dagli operatori del Corpo di polizia locale.

Ciò detto, in linea generale i proventi che derivano dall’accertamento delle violazioni del Codice della strada restano di spettanza del Comune nel cui territorio sono accertate le violazioni.

Gli enti convenzionati si possono però impegnare, nell’ambito di un atto convenzionale scritto, a destinare una percentuale dei proventi delle sanzioni al Codice della strada comminate sul proprio territorio al finanziamento del servizio associato nei limiti di quanto previsto dall’art. 208 del Codice della strada. Al riguardo, si sensi dell’art. 208 del Codice della Strada tale quota non potrà in ogni caso superare il 50% dei proventi, posto che il medesimo articolo stabilisce che la stessa percentuale dei proventi deve essere destinata al perseguimento delle finalità indicate dalla norma stessa.

In alcune ipotesi convenzionali già sperimentate viene inoltre previsto che gli introiti delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni spettano, al netto delle spese sostenute per accertamento/procedimento e notifica, se per legge dovute, al Comune in cui sono state accertate.

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