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29/11/2022 - Corte dei Conti Lombardia, del. 173/2022 – Incentivi per funzioni tecniche

dal sito Self-Entilocali.it

Il sindaco di un comune ha avanzato una richiesta di parere in materia di incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 50/2016.

L’ente, riferendosi alle modalità procedurali di cui all’art. 36, c. 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, e di cui al d.l. 76/2020, art. 1, c. 2, lett. a), che introduce una disciplina derogatoria e temporanea in tema di affidamenti diretti, chiede, in particolare, se sia possibile, ai fini dell’erogazione degli incentivi tecnici, adottare un’accezione estesa del requisito della procedura comparativa, tale da includere anche forme di affidamento più ridotte e semplificate, quali quelle riferibili allo svolgimento di indagini di mercato e della comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione tra le diverse offerte secondo canoni predeterminati.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 173/2022, depositata il 18 novembre 2022, dopo essersi brevemente soffermati sul contenuto della norma in esame hanno evidenziato di non volersi discostare dagli orientamenti interpretativi delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, secondo i quali l’erogazione degli incentivi tecnici è legittima se, a monte, vi sia stato l’espletamento di una “gara” ovvero una “procedura comparativa” strutturata sul modello disciplinato dall’art. 36, c., 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016, che ha introdotto il c.d. “affidamento diretto mediato” nonché nei casi di utilizzo dalle procedure negoziate senza bando prescritte dall’art. 1, c. 2, lett. b), del d.l. 76 del 2020 (ex multisSez. contr. Sardegna, del.  n. 1/2022 e del. n. 96/2022).

La Corte ricorda, altresì, che, quale logica conseguenza, è stato affermato che le procedure non comparative, (come, per esempio, i lavori in amministrazione diretta) non sono idonee ai fini del riconoscimento degli incentivi tecnici (ex multisSez. contr. Campania, del. n. 14/2021).

I magistrati lombardi, pur confermando l’esperimento di una procedura comparativa come presupposto necessario per il riconoscimento degli incentivi tecnici, in continuità con il consolidato orientamento della magistratura contabile, ne accolgono pertanto un’ accezione estesa anche a forme più ridotte e semplificate, ma sostanzialmente di natura comparativa (come quelle ex art. 36, c.2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e quelle introdotte, come disciplina derogatoria e temporanea, dall’art. 1, c. 2, lett. a) del d.l. 76/2020), nel rispetto dei princìpi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione di cui all’art. 30 del Codice dei contratti.

In conclusione, in risposta al quesito posto, la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia si pronuncia nei termini che seguono: “relativamente agli incentivi tecnici previsti dall’ art. 113 d. Lgs. 50/2016 nel testo vigente è consentito adottare un’accezione estesa del requisito della procedura comparativa necessaria alla corresponsione degli stessi, tale da includere anche forme di affidamento più ridotte e semplificate, quali quelle riferibili allo svolgimento di indagini di mercato e della comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione tra le diverse offerte secondo canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del contratto da affidare”.

 

Leggi la deliberazione

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