22/11/2022 - Corte dei Conti Sicilia, del. 181/2022 – Incentivi tecnici e proroghe tecniche o affidamenti diretti
Il Sindaco di un comune ha formulato un quesito in tema di incentivi per funzioni tecniche, ex art. 113 del d.lgs 50/2016. In particolare, viene chiesto un parere circa il diritto o meno dei dipendenti alla corresponsione degli incentivi tecnici nel caso di proroghe tecniche o di affidamenti diretti in attesa dell’espletamento di successive procedure di affidamento che prevedano, invece, la consultazione comparativa di più operatori.
I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 181/2022, depositata il 2 novembre 2022, hanno dapprima ribadito il principio della tassatività che connota la dimensione sia oggettiva che soggettiva della fattispecie declinata dal legislatore nel citato art. 113 del codice dei contratti pubblici, non suscettibile di interpretazioni estensive.
Richiamando la propria precedente deliberazione n. 54/2019, ed in linea con l’orientamento delineato dalla Sezione Autonomie (del. n. 2/2019 e del. n. 15/2019), la Corte siciliana evidenzia che “dalla lettura testuale della norma appare, pertanto, di chiara evidenza la volontà del legislatore di attribuire gli incentivi di che trattasi esclusivamente per le funzioni e la tipologia di contratti espressamente indicati e qualsiasi diversa soluzione interpretativa verrebbe a violare i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato in tema di interpretazione della legge: l’art. 12 disp. att. recita, infatti, che nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dell’intenzione del legislatore”.
Venendo al merito del quesito, che concerne la possibilità di riconoscere l’incentivo di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016, nel caso di affidamento di appalti lavori, servizi e forniture con procedure non competitive, ossia in assenza di una previa comparazione di offerte, i magistrati contabili della Sicilia sostengono di non volersi discostare dalla linea interpretativa tracciata dalla magistratura contabile, coerente con un’interpretazione letterale della norma.
Il Collegio siciliano ricorda che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti si sono pronunciate in più occasioni (ex multis, Sez. contr. Campania, del. n. 21/2022 e del. n. 14/2021; Sez. contr. Emilia Romagna, del. n. 33/2020; Sez. contr. Veneto, del. n. 121/2020; Sez. contr. Lazio, del. n. 60/2020), escludendo che tali modalità operative possano ritenersi idonee ai fini del riconoscimento degli emolumenti in esame.
I magistrati contabili della Sicilia, evidenziano come tale orientamento sia stato ribadito, anche dalla recente deliberazione 96/2022 della Sezione regionale di controllo per la Sardegna la quale, in fattispecie assolutamente analoga al quesito formulato ha affermato che presupposto indefettibile per l’applicazione dell’art. 113 del Codice dei contratti pubblici è “in modo unanime e pacifico (…) l’esternalizzazione della produzione di beni e servizi o comunque il ricorso al mercato, a mezzo di pubblica gara, come si evince dal comma 2, il quale individua nell’importo posto “a base di gara” il parametro per il calcolo della percentuale da destinare al fondo incentivi per funzioni tecniche”.
Secondo la deliberazione in commento, in conclusione, non è praticabile un’interpretazione estensiva ed analogica della disciplina in esame ed è, pertanto, esclusa la possibilità di corresponsione degli incentivi tecnici nel caso di proroghe tecniche o di affidamenti diretti in attesa dell’espletamento di successive procedure di affidamento che prevedano, invece, la consultazione comparativa di più operatori.
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IL NUOVO CCNL. FUNZIONI LOCALI 2019/2021 – Relatore Dott. Antonio Naddeo Presidente Aran
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