29/11/2022 - Nuovi modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici
NUOVI MODELLI DI FORMULARI PER LA PUBBLICAZIONE DI AVVISI E BANDI NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, in particolare l’articolo 32, paragrafo 1, l’articolo 52, paragrafo 2, e l’articolo 64,
vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (2), in particolare l’articolo 33, paragrafo 1,
vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (3), in particolare l’articolo 51, paragrafo 1, l’articolo 75, paragrafo 3, e l’articolo 79, paragrafo 3,
vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (4), in particolare l’articolo 71, paragrafo 1, l’articolo 92, paragrafo 3, e l’articolo 96, paragrafo 2, primo comma,
vista la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (5), in particolare l’articolo 3 bis,
vista la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (6), in particolare l’articolo 3 bis,
sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione (7) stabilisce i modelli di formulari (formulari elettronici) per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici. Esso sostituirà il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione (8) al fine di adeguare i modelli di formulari stabiliti in tale regolamento alla trasformazione digitale.
(2) Al fine di aiutare gli Stati membri ad assolvere ai loro obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), la Commissione intende pubblicare determinate informazioni riguardanti i veicoli puliti mediante il monitoraggio dei dati pertinenti disponibili attraverso la banca dati TED (Tenders Electronic Daily) a norma delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. Alla luce delle recenti modifiche apportate alla direttiva 2009/33/CE (10), è necessario che gli avvisi di aggiudicazione riportino informazioni con un maggiore livello di dettaglio. Grazie a tali informazioni sarà possibile comunicare dati esaustivi sui veicoli a basse emissioni o ad emissioni zero e su altri veicoli a combustibili alternativi, facilitando in tal modo le attività di monitoraggio nell’ambito di TED e le attività di comunicazione degli Stati membri. È pertanto opportuno adattare i modelli di formulari con l’inserimento di ulteriori campi facoltativi per le categorie dei veicoli, i riferimenti normativi applicabili e un indicatore che specifichi se la procedura rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/33/CE.
(3) Per assicurare la concordanza a livello di politiche tra i modelli di formulari e gli obiettivi ambientali dell’Unione, oltre che a fini di chiarezza e coerenza delle comunicazioni, tenute presenti le esigenze degli Stati membri, è opportuno aggiornare il campo dedicato agli appalti verdi e semplificare il campo dedicato agli appalti per l’innovazione.
(4) È inoltre opportuno adattare i modelli di formulari e migliorarne alcuni aspetti, individuati dagli Stati membri e dalla Commissione durante il processo che ha portato all’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780, quali la descrizione di determinati termini tecnici e la relativa applicazione.
(5) Per consentire una transizione tecnica priva di problemi gli Stati membri hanno bisogno di tempo per prepararsi all’uso dei nuovi modelli di formulari. Al fine di chiarire che, per un certo periodo di tempo, potranno essere utilizzati sia i modelli di formulari istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 che quelli istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780, è opportuno stabilire disposizioni transitorie. Per motivi di certezza del diritto, è opportuno che la data di abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 sia allineata alla data di applicazione del regolamento (UE) 2019/1780.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 è così modificato:
1) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Abrogazione Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 è abrogato a decorrere dal 14 novembre 2022.»; |
2) |
è inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis Disposizione transitoria Dal 14 novembre 2022 al 24 ottobre 2023 sia i formulari stabiliti dal presente regolamento che quelli stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 possono essere utilizzati per la pubblicazione di avvisi e bandi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.»; |
3) |
l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2022