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30/11/2022 - Le prestazioni aggiuntive dei tecnici per l'aggiornamento dei prezzi vanno retribuite?

tratto da biblus.acca.it - di Francesca Ressa

Le prestazioni aggiuntive dei tecnici per l’aggiornamento dei prezzi vanno retribuite?

ANAC: ok al compenso aggiuntivo per l’aggiornamento dei computi metrici e contabilità lavori richiesti dalle stazioni appaltanti per l’adeguamento ai prezzari regionali

Ulteriori indicazioni in ordine alle modalità di determinazione dei corrispettivi nell’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria arrivano dall’ANAC con il comunicato dell’8 novembre 2022 (ad integrazione del comunicato del Presidente del 3 febbraio 2021).

Comunicato ANAC

Con il documento in esame l’ANAC intende fornire il proprio parere per risolvere alcune problematiche applicative riguardanti la stipula dei contratti a corpo.

L’Autorità rappresenta che spesso, in corso di attuazione dei contratti, le stazioni appalti richiedono ai professionisti (progettisti e direttore dei lavori) delle prestazioni aggiuntive o integrative rispetto a quelle previste e per le quali è stato determinato il compenso a base di gara.

Tali prestazioni aggiuntive riguardano, ad esempio, indagini, rilievi altri studi ritenuti determinanti per una corretta esecuzione del contratto e per le quali non è previsto alcun aumento del corrispettivo in quanto, essendo determinato a corpo, non è passibile di adeguamento sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite.

Questo accade anche quando le prestazioni aggiuntive si rendono necessarie a seguito di un evento imprevisto ed imprevedibile al momento dell’assunzione dell’incarico, come nel caso di aggiornamento dei computi metrici estimativi di progetto e della contabilità dei lavori, richieste in adempimento delle disposizioni dell’articolo 26 del dl 50/2022.

Decreto Aiuti e compensazione dei prezzi

Ricordiamo, infatti, che il provvedimento nasce con l’intendo di mettere in campo delle misure per attenuare l’impatto negativo provocato dall’aumento vertiginoso dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, che ha compromesso la realizzazione delle opere pubbliche avviate e le nuove gare da aggiudicare.

Le misure per il caro materiali disposte dal decreto sono:

  • l’aggiornamento dei prezzari,
  • misure di compensazione per i lavori eseguiti nel 2022,
  • l’adeguamento ai nuovi listini dei bandi pubblicati nell’anno in corso.

In particolare, l’art. 26 del dl n. 50/2022 ha stabilito che le Regioni debbano procedere con l’adeguamento infrannuale dei prezzari entro il 31 luglio 2022; le disposizioni valgono esclusivamente per l’anno 2022 ed i prezzari aggiornati cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022, anche se possono essere usati transitoriamente fino al 31 marzo 2023 (nel caso di progetti a base di gara approvati entro questa data). 

In base alle disposizioni contenute nel decreto, i professionisti incaricati della progettazione o direzione lavori sono chiamati, da parte delle amministrazioni affidatarie, a svolgere nuove prestazioni in riferimento all’aggiornamento dei prezzi e per le quali si pone il problema dell’eventuale adeguamento del corrispettivo già definito contrattualmente.

In linea generale, in base a quanto detto prima, per suddette prestazioni aggiuntive non è previsto alcun aumento del corrispettivo determinato a corpo che è fisso ed invariabile.

Parere ANAC sull’aumento del corrispettivo determinato a corpo

In considerazione di un consolidato orientamento della giurisprudenza civile, l’ANAC rappresenta che tale principio non è assoluto ed inderogabile ma trova un limite nella pedissequa rispondenza dell’opera da eseguire ai disegni esecutivi: se l’incremento dei lavori da eseguire è rilevante e deriva da carenze quantitative e qualitative della progettazione originaria, l’appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente, calcolato “a misura” limitatamente alle quantità variate (Cass. civ. sez. I, sentenza n. 9246 del 7 giugno 2012 e ordinanza n. 22268 del 25 settembre 2017).

Ad integrazione delle indicazioni fornite con le linee guida n. 1 (recante “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria“) è necessario precisare che la documentazione di gara deve riportare non solo l’elenco dettagliato delle prestazioni oggetto dell’incarico e i relativi corrispettivi (secondo i criteri stabiliti dal DM 17 Giugno 2016 c.d. “Decreto Parametri”) ma anche che qualsiasi prestazione non espressamente considerata deve ritenersi al di fuori del vincolo contrattuale e potrà essere richiesta in corso di esecuzione nei limiti in cui è consentito all’amministrazione esercitare lo ius variandi.

Conclusioni: ok al compenso aggiuntivo per l’aggiornamento dei computi metrici e contabilità lavori

In definitiva, la circostanza che nell’appalto a corpo il corrispettivo sia fisso ed invariabile non esclude, quindi, che le prestazioni introdotte in variazione dell’originaria prestazione debbano essere, comunque, oggetto di autonomo apprezzamento, con conseguente erogazione del corrispondente compenso.

Pertanto l’ANAC conclude chiarendo che anche le richieste di aggiornamento del computo metrico estimativo di progetto o della contabilità dei lavori richieste dalle stazioni appaltanti per adempiere alle disposizioni del decreto Aiuti n. 50/ 2022, devono considerarsi attività aggiuntive e devono, quindi, essere remunerate in modo corrispondente alle ulteriori attività effettivamente svolte, se pervenute successivamente alla loro redazione e consegnate entro i termini contrattuali pattuiti.

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