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04/11/2022 - RTI raggruppamenti temporanei di imprese orizzontali e requisiti di partecipazione

tratto da giurisprudenzappalti.it - scritto da Roberto Donati

RTI orizzontali e requisiti di partecipazione.

Tar Campania, Napoli, Sez. VII, 13/10/2022, n. 6286

Il Tar Campania accoglie il ricorso, evidenziando come, in caso di raggruppamenti orizzontali, ciascuna impresa deve possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti dal disciplinare.

Per cui una clausola del seguente tenore . “ l’“aver svolto per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi consecutivi nell’ultimo triennio … servizi identici/analoghi a quelli oggetto della gara..” con previsione secondo cui “in caso di ATI tale requisito deve essere posseduto almeno dalla capofila”, è da dichiararsi illegittima.

Questo quanto stabilito da Tar Campania, Napoli, Sez. VII, 13/10/2022, n. 6286:

3) è altresì fondata la censura relativa alla mancata prova del possesso da parte della mandante ………., del requisito di cui al punto 7.1, lettera c), del disciplinare di gara, che esigeva l’“aver svolto per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi consecutivi nell’ultimo triennio … servizi identici/analoghi a quelli oggetto della gara a favore di uno o più Comuni aventi popolazione non inferiore a quella del Comune di ……..”; il punto non è contestato, avendo la ……… confermato, nella memoria del 28 marzo 2022, di avere “in qualità di mandataria … “speso” le proprie attività a dimostrazione del requisito del servizio analogo” (pag. 19);

4) al riguardo, i Giudici amministrativi hanno chiarito che nel caso di ATI di tipo orizzontale (tale essendo, pacificamente, l’aggiudicataria; cfr. memoria depositata il 2 maggio 2022, pagina 6) – “in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione” (articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016) – le imprese associate “sono portatrici delle medesime competenze per l’esecuzione delle prestazioni costituenti l’oggetto dell’appalto” (a differenza dell’ATI verticale, “connotata dalla circostanza che l’impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente” e “si associa ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni secondarie scorporabili” – Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 2243 del 2019), sicché ciascuna di esse deve possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti dal disciplinare (vale a dire quelle caratteristiche soggettive essenziali per la valutazione della capacità del concorrente di realizzare la commessa), a pena di esclusione dell’intero raggruppamento, a nulla rilevando che il requisito sia posseduto da un’altra impresa o dal raggruppamento nel suo insieme (Adunanza plenaria n. 6 del 2019; in termini, Consiglio di Stato, sezione VII, sentenza n. 4425 del 2022);

5) la clausola del disciplinare secondo cui “in caso di ATI tale requisito deve essere posseduto almeno dalla capofila” deve, pertanto, ritenersi illegittima; né la censura può essere considerata tardiva, atteso che “l’immediata impugnazione del bando di gara si impone soltanto qualora esso contenga clausole direttamente ed immediatamente escludenti, che determinano, cioè, la radicale impossibilità di prendere parte alla procedura concorsuale, ovvero quando la legge di gara contenga disposizioni abnormi, che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara e, quindi, la formulazione di un’offerta consapevole” (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 4301 del 2021);

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