24/05/2022 - Pubblicazione dei dati dei candidati ai sensi della legge 9 gennaio 2019 numero 3 - Controlli
La Commissione di Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza ed il Controllo dei rendiconti dei partiti politici ha inviato una nota ai Segretari dei Comuni interessati dalla tornata elettorale del 12 giugno 2022.
La nota richiama la legge 9 gennaio 2019 n. 3 ( c.d. Spazzacorrotti ) che reca all’articolo 1 comma 14 ( che si riporta in calce) l’obbligo di pubblicare i dati dei candidati alle consultazioni elettorali .
La commissione, in forza del proprio potere/dovere di irrogazione delle sanzioni previste per la violazione dei citati obblighi di pubblicazione, invita il Segretario del Comune o della Provincia, quale "fulcro operativo delle attività delle amministrazioni comunali e provinciali ed organo di controllo della legalità amministrativa", a collaborare con la commissione per garantire l’effettività delle norme di cui si tratta, procedendo alla verifica del regolare adempimento degli obblighi gravanti su partiti e movimenti politici e liste, ai sensi del citato comma 14, provvedendo ad ogni eventuale conseguente accertamento e dandone comunicazione tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla data di svolgimento della competizione, alla commissione stessa.
La nota conclude sottolineando il ruolo del segretario comunale provinciale “quale terminale principale dell’azione di garanzia della legalità dell’ente nell’ente di riferimento” e confida nella massima collaborazione per garantire il perseguimento dell’obiettivo di soddisfacimento dell’esigenza di rafforzamento della trasparenza e del controllo dei partiti e movimenti politici.
Legge n.3/2019 - Art.1 comma 14
14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici nonche' le liste di cui al primo periodo del comma 11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonche' delle liste di cui al citato primo periodo del comma 11, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il terminedi cinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non e' richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilità', ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tale certificato e' finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della meta')).