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16/05/2022 - L'applicativo per la rilevazione delle partecipazioni è aperto fino al 27 maggio 2022

tratto da mef.gov.it

La amministrazioni individuate ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del TUSP devono comunicare, per le partecipazioni oggetto di revisione periodica, le informazioni richieste per il censimento delle partecipazioni detenute al 31/12/2020 nonché le ulteriori informazioni rilevanti per la verifica del rispetto del TUSP (esito della revisione, stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione) e devono altresì caricare nell’applicativo i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 20 del TUSP.

NB - i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 20 del TUSP possono essere trasmessi alla Struttura per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio di cui all’art. 15 del TUSP esclusivamente attraverso l’applicativo Partecipazioni, fermo restando l’obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP.

Il MEF, sul Portale Tesoro, segnala che, per dar seguito alle numerose richieste di supporto pervenute negli ultimi giorni, la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevista dall’art. 20 del decreto legislativo 175/2016 (TUSP) e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2020, ai sensi dell’art. 17 del DL 90/2014, proseguirà fino al 27 maggio 2022.

Per problemi di accesso all’applicativo utilizzare la funzionalità “Richiesta Assistenza” della Home page del Portale Tesoro selezionando le seguenti voci dei menu a tendina: Richiesta di carattere tecnico, Portale, Problemi di accesso e compilando l’apposito modulo.

 

Entro il 27 maggio 2021 le Amministrazioni pubbliche devono comunicare attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro i dati relativi:

  • al provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2020, da adottare entro il 31/12/2021 (art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. 175/2016 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP);
  • alla relazione, da approvare entro il 31/12/2021, sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato (art. 20, comma 4, del TUSP);
  • alle partecipazioni detenute al 31/12/2020 in società e in soggetti di forma non societaria (art. 17, commi 3 e 4, del D.L. n. 90/2014);
  • ai rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2020 (art. 17, commi 3 e 4, del D.L. n. 90/2014).
     

La amministrazioni individuate ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del TUSP devono comunicare, per le partecipazioni oggetto di revisione periodica, le informazioni richieste per il censimento delle partecipazioni detenute al 31/12/2020 nonché le ulteriori informazioni rilevanti per la verifica del rispetto del TUSP (esito della revisione, stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione) e devono altresì caricare nell’applicativo i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 20 del TUSP.

NB - i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 20 del TUSP possono essere trasmessi alla Struttura per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio di cui all’art. 15 del TUSP esclusivamente attraverso l’applicativo Partecipazioni, fermo restando l’obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP.

 

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