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11/05/2022 - Gli impegni sulla messa a disposizione di forza lavoro devono essere rispettati

tratto da giurisprudenzappalti.it - scritto da Roberto Donati

Tar Piemonte, Sez. I, 05/05/2022, n.428

Il Tar Piemonte evidenzia come, qualora l’offerta tecnica preveda la messa a disposizione di un determinato numero di personale, l’impegno debba essere rispettato, non essendo ammesse modifiche in sede di stipula del contratto.

La vicenda riguarda, in particolare, l’annullamento dell’aggiudicazione per mancata corrispondenza tra offerta tecnica – 9 operai addetti ai lavori – ed effettivo mantenimento degli impegni.

L’impresa, secondo la stazione appaltante, nella fase propedeutica alla stipula del contratto aveva presentato documentazione solo per tre operai.

La ricorrente impugna  l’annullamento evidenziando di avere due squadre operative per le lavorazioni di tre elementi ciascuno, rilevabili fino a nove complessivi, e presentati i nominativi dapprima di tre lavoratori e successivamente di altri tre, con la riserva di elevarli a nove in caso di necessità così come indicato nell’offerta.

Tar Piemonte, Sez. I, 05/05/2022, n.428 respinge il ricorso evidenziando il mancato rispetto degli impegni assunti:

Dall’offerta era quindi desumibile con tutta chiarezza la disponibilità costante di sei operai esperti e qualificati i quali, in caso di necessità indifferibili, potevano essere incrementati al numero di nove lavorando anche in contemporanea: tale elemento è stato apprezzato espressamente la commissione giudicatrice, che ha considerato come la -ricorrente- presentasse un buon numero di operai specializzata in questo tipo di lavori aeroportuali; ciò vuol dire che tale aspetto dell’offerta avuto un peso non irrilevante del punteggio tecnico attribuito.

E va sottolineato che la stessa offerta tecnica della ricorrente aveva specificato i nominativi degli addetti ai lavori indicandone i nomi:………

Una volta proceduto all’aggiudicazione, la ……. aveva richiesto all’aggiudicataria la documentazione necessaria per la stipula contratto che prevedeva tra l’altro la documentazione necessaria all’ottenimento dei permessi di accesso in area doganale del personale impiegato nell’appalto così come indicato nella Relazione acclusa all’offerta tecnica, ma -ricorrente-aveva richiesto il permesso d’accesso soltanto per tre lavoratori, peraltro in distacco da altra società ………e con nominativi da quelli diversi da quelli prima indicati diversamente da quanto indicato nei contenuti dell’offerta tecnica, quindi in radicale differenza rispetto alle persone e soprattutto ai numeri dei futuri addetti alla realizzazione dei lavori aggiudicati; con nota della …….del …. settembre 2021, -ricorrente-veniva sollecitata a richiedere il permesso d’accesso anche per i restanti lavoratori, nonché a fornire i curriculum dei tre lavoratori, non conosciuti in quanto non indicati nell’offerta; ma in tutta risposta ……. 2021 la ricorrente comunicava i curriculum e la documentazione inerente ai soli tre lavoratori in distacco per i quali era stato richiesto il permesso di accesso in area doganale, così contraddicendo pienamente e definitivamente i contenuti della propria offerta tecnica per quanto riguardava le persone offerta per la manodopera ed il loro numero.

Tale vicenda costituiva per la …….. un ulteriore elemento per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione, motivo che si aggiungeva al precedente penale non riportato nell’offerta di partecipazione alla procedura negoziata.

Ora va considerato che la primitiva offerta di nove operai qualificati era stata ritenuta meritevole di 7,57 punti, sui complessivi 82,33 ottenuti dalla -ricorrente-e determinanti per l’aggiudicazione in quanto la seconda in graduatoria aveva complessivamente ottenuto 79,13 punti e la terza 78,40.

Quindi la ricorrente si era già dimostrata inadempiente ancor prima della stipulazione del contratto rispetto alla propria proposta contrattuale, così come esattamente dedotto dalle difese di ………..

Il Collegio ritiene che le modificazioni della forza lavoro in sede di stipulazione del contratto siano del tutto insufficienti a giustificare autonomamente la legittimità dell’atto di autotutela impugnato, né è comprensibile quanto dedotto in ricorso circa il puntuale adempimento degli impegni assunti con l’offerta tecnica e sull’assicurazione delle due squadre operative composte da tre elementi ciascuno rinviando ad eventuali emergenze e necessità in corso dei lavori la richiesta delle altre tre unità: è del tutto palese che due squadre operative composte da tre elementi determinano il numero di lavoratori in sei che possono diventare nove in caso di necessità.

Il ricorso deve essere quindi respinto.

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