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05/05/2022 - Penale tributario - Fatture per operazioni inesistenti - Reato di frode fiscale

tratto da def.finanze.it

Sentenza del 02/05/2022 n. 16800 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 4

 

TESTO

Intitolazione:

Penale tributario - Fatture per operazioni inesistenti - Reato di frode fiscale.

Massima:

L'imprenditore che utilizza fatture false risponde soltanto per il reato di frode fiscale e non concorre invece nel reato di emissione di documenti fittizi, potendo concorrere come istigatore ai sensi dell'articolo 110 del codice penale. Infatti, sul piano strettamente giuridico, non vi può essere un concorso fra i due reati perché in tema di reati tributari la disposizione prevista dall'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, che, al fine di evitare che la medesima condotta sostanziale sia punita due volte, esclude la configurabilità del concorso di chi emette la fattura per operazioni inesistenti nel reato di chi se ne avvale e viceversa, non impedisce il concorso nell'emissione della fattura, secondo le regole ordinarie dell'art. 110 cod. penale, di soggetti diversi dall'utilizzatore. In altri termini, il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere, ove ne sussistono i presupposti, con l'emittente all'istigazione, non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del d.lgs. 74/2000. Pertanto, in tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, prevista ex art. 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n.74, il regime previsto dal successivo art. 9, che esclude la possibilità di concorso reciproco fra il reato previsto dall'art. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e quello previsto dall'art. 8, ha la finalità di evitare che la medesima condotta sostanziale sia punita due volte, ma non introduce alcuna deroga ai principi generali in tema di concorso di persone nel reato, fissati dall'art. 110 cod. penale.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

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