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03/05/2022 - Corte dei conti, Sulla possibilità di utilizzo dell’avanzo per fronteggiare l’aumento delle spese energetiche

tratto da upel.va.it

L’avanzo di amministrazione può fronteggiare l’aumento delle spese energetiche (gas ed energia elettrica) solo nella misura in cui risponda alle specifiche finalità contenute nel comma 2 dell’art.187 del TUEL, nell’ordine di priorità ivi indicato. È questa la risposta della Corte dei conti, Sez. Lombardia, deliberazione n. 63/2022, in riscontro ad una richiesta di parere di un Comune.
La Sezione ricorda che l’art.187, c.1, Tuel prevede una “ripartizione” del risultato di amministrazione in fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti, fondi accantonati e fondi liberi, riservando un differenziato regime vincolistico ai diversi fondi di composizione del risultato di amministrazione. Con riferimento ai fondi liberi, il comma 2 dell’art.187 (analogamente all’art.42, c.6, d.lgs. 118/2011, per le regioni) dispone, infatti, che detti fondi possono essere utilizzati dall’ente con provvedimento di variazione di bilancio, solo per alcune finalità, che la norma prevede espressamente ed indica secondo un preciso ordine di priorità: la copertura dei debiti fuori bilancio; i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, se non possa provvedersi con mezzi ordinari (vale a dire, con tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all’esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali), il finanziamento di spese di investimento; il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente, vale a dire caratterizzate dall’assenza di continuità temporale; l’estinzione anticipata dei prestiti. La “ratio sottesa a detta regola va ravvisata nell’esigenza di garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio. In altri termini la “destinazione” dell’avanzo libero di amministrazione deve essere conforme sia alle finalità sia all’ordine di priorità indicate dal legislatore.
Pertanto, seppure l’avanzo di amministrazione determini la sussistenza di veri e proprio cespiti in capo all’ente (C. cost. 101/2018), il relativo impiego è subordinato al rispetto delle specifiche finalità indicate in ordine di priorità nel comma 2 dell’art.187 Tuel, ovvero in altra disposizione normativa statale, che ne disponga un’espressa deroga.

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