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22/07/2022 - Irreperibilità relativa - Notifica - Formalità

tratto da def.finanze.it

Sentenza del 05/07/2022 n. 2237 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria Sezione/Collegio 1

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Intitolazione: Irreperibilità relativa - Notifica - Formalità

Massima:

Nelle ipotesi di c.d. irreperibilità relativa, la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c., occorrendo, oltre al deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi ed all'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, anche la comunicazione, con raccomandata A.R., dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto ed il ricevimento della raccomandata informativa, ovvero il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della detta raccomandata.

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 15/02/2021, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto appello avverso la sentenza n. 2300/05/2020 del 13/07/2020, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, ha accolto il ricorso presentato da Straface Giuseppe avverso intimazione di pagamento.

L'Ufficio appellante ha chiesto la revoca della sentenza, deducendo l'inesistenza della dichiarata prescrizione con riferimento a ciascuna delle dodici cartelle ed all'avviso di pagamento presupposti al provvedimento impugnato, stante la rispettiva rituale notifica e considerata, altresì, l'intervenuta notifica di successivi atti interruttivi.

Il contribuente non ha resistito in giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Orbene, ritiene il Collegio che l'appello sia meritevole di accoglimento solo parzialmente.

Sulla base della documentazione prodotta dall'appellante, emerge che solo per alcune cartelle la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita.

Quanto alle cartelle di pagamento n. 03420110046203700000, n. n. 034 20120020435201000, n. 034 201200480341000 e n. 034 20130027562519000, per ciascuna di esse, consegnata all'addetto alla casa, manca la raccomandata informativa.

Relativamente alla notifica ex art. 140 c.p.c., consolidata giurisprudenza di legittimità (compendiata nella pronuncia Cass. civi. sez. trib. 27/07/2018 n. 19958) ha statuito che: "in tema di notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, la notificazione deve essere effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c. solo quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, mentre deve essere effettuata applicando la disciplina di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e) quando il messo notificatore non reperisca il contribuente, che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (cfr. Cass. n. 6788/2017).

La questione assume particolare rilievo in relazione alla circostanza che, per le ipotesi di c.d. irreperibilità relativa, la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c., occorrendo, oltre al deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi ed all'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario, anche la comunicazione con raccomandata A.R. dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto e il ricevimento della raccomandata informativa, ovvero il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della detta raccomandata (Cass. civ., sez. III, 08/07/2020, n. 14250).

Relativamente alle cartelle predette, non risultano eseguiti i necessari adempimenti, con la conseguenza che i relativi crediti risultano ormai prescritti.

La regolarità della notifica delle cartelle, consegnate direttamente a mani del destinatario, riguarda, invece le cartelle n. 034 20110055359243000, n. 034 03420130008276186000, n. 034 03420130008276186000 e n. 034 20140040057452000.

Le cartelle n. 03420130039040840000, n. 03420140018406345000, n. 034 20140046557142000 e n. 034 20140031265417000 risultano, invero, affette da vizi di notifica ex art. 140 c.p.c., poiché non risultano svolti tutti gli incombenti notificatori prescritti dalla norma.

Per quanto sin qui esposto, consegue che la pronuncia impugnata debba essere parzialmente riformata e dichiarata la legittimità della pretesa erariale con riferimento alle cartelle n. 034 20110055359243000, n. 034 03420130008276186000, n. 034 03420130008276186000 e n. 034 20140040057452000, per i cui crediti non è maturata la prescrizione.

Il parziale accoglimento della domanda in appello, nonché la mancata difesa dell'appellato giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. in parziale accoglimento dell'appello, dichiara legittima la pretesa tributaria limitatamente alle cartelle n. 034 20110055359243000, n. 034 03420130008276186000, n. 034 03420130008276186000 e n. 034 20140040057452000;

compensa le spese di giudizio.

 

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