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21/07/2022 - Finanza Locale - Tari - Contratto di locazione - Mancata delimitazione della parte di immobile oggetto della locazione - Tassabilità dell'intera superficie - Legittimità

tratto da def.finanze.it

Sentenza del 11/07/2022 n. 3198 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio Sezione/Collegio 3

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Intitolazione:

Finanza Locale - Tari - Contratto di locazione - Mancata delimitazione della parte di immobile oggetto della locazione - Tassabilità dell'intera superficie - Legittimità.

Massima: In tema di Tari è legittimo l'accertamento per l'intera superficie dell'immobile ove la società contribuente, con il contratto di locazione che non evidenziava la delimitazione della superficie, aveva trasferito la sede sociale. La Commissione Tributaria Regionale rigettava quindi la richiesta della società accogliendo l'appello limitatamente al trattamento sanzionatorio riconoscendo legittima l'applicazione del cumulo giuridico, invece che del cumulo materiale, avendo la Corte di Cassazione, con sentenza 11432/2022, affermato il principio che il cumulo giuridico si applica anche in relazione ai tributi locali. (G.T.).

Riferimenti giurisprudenziali: Cass n. 11432/2022.

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

  1. La XXXXXX propone appello contro la sentenza n.° 10617/8/2020, con la quale la CTP di Roma respingeva un ricorso avverso gli avviso di accertamento relativi alla TARI dovuta per gli anni dal 2014 al 2018 in relazione all'immobile sito in Roma Via ZZZZZZZ 35 nel complessivo importo di ? 32.661.

Lamenta la appellante i seguenti motivi di gravame: a) la gravata sentenza è nulla per difetto di motivazione, non avendo in particolare la CTP esaminato i rilievi difensivi proposti dalla ricorrente specie per quanto attiene all'avvenuto versamento delle imposte relative agli anni 2017 e 2018; b) difettano i presupposti dell'imposizione, spettando il versamento dell'imposta alla locatrice Srl SAI; c) gli atti impositivi sono nulli in quanto privi di sottoscrizione digitale e in carenza di attribuzione dirigenziale al funzionario che li ha emessi; d) è irregolare la notifica avvenuta via posta; e) gli avvisi di accertamento sono altresì nulli per mancata indicazione delle aliquote applicate e delle superfici di riferimento; f) le sanzioni sono state applicate in base al cumulo materiale e non a quello giuridico; g) erroneamente l'imposta è stata fatta decorrere dall'anno 2014 invece che dal successivo anno 2015, oltre tutto non in relazione alla superficie di metri quadri 50 effettivamente occupata dalla appellante. Nell'odierno giudizio si è costituita Roma Capitale

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. L'appello della società merita un parziale accoglimento in forza delle seguenti considerazioni:

--la gravata sentenza della CTP ha con chiarezza espresso nella sua motivazione le ragioni che hanno determinato il rigetto del ricorso introduttivo.

--in particolare la appellante non ha fornito alcuna idonea prova circa il fatto che la corresponsione della imposta in questione spettasse alla società proprietaria dell'immobile. Va infatti rilevato che l'avviso di accertamento riguarda il periodo dal 22.12.2014, data sotto la quale la contribuente ha fissato all'indirizzo di Roma Via ZZZZZZ 35 la propria sede legale ed il proprio domicilio, fino al 30.6.2018.

--risulta depositato in atti il contratto di locazione n.° 1466 che, con decorrenza dal 2.2.2015, non indica tuttavia la superficie messa a disposizione del conduttore. Con la conseguenza che legittimamente l'Ente impositore ha determinato la superficie tassabile nell'80% dell'intera superficie catastale di un immobile avente categoria A/10.

--infondato è il motivo di gravame relativo alla irritualità della notifica dell'impugnato avviso di accertamento. Ritiene in proposito la Commissione di poter rilevare che tale notifica è avvenuta per posta, ovvero con le modalità previste dall'art. 26 comma primo seconda parte DPR 602/1973 sull'invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento.

Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato il principio che in tal caso trovano applicazione le norme relative al servizio postale ordinario e non quelle della legge 890/1982 (così Cass. 10037/2019).

La stessa Corte, operando un esplicito richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n.° 175/2018 ha ulteriormente chiarito che siffatta forma semplificata di notificazione trova la propria giustificazione nella funzione pubblicistica esercitata con la finalità di assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale e quindi a garanzia del regolare espletamento della vita finanziaria dello Stato (così anche Cass. 28872/2018).

Resta allora confermata la regolarità della notifica in questione, prevedendo la citata disposizione che" la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma secondo o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda".

--del pari infondato è l'ulteriore eccezione riguardante il difetto di sottoscrizione digitale da parte di funzionario privo di qualifica dirigenziale. Infatti sotto il primo aspetto l'atto in questione reca la regolare sottoscrizione digitale prevista dall'art. 20 comma 1/bis del Codice di Amministrazione Digitale di cui al DL.gs 82/2005 (sul punto Cass. 10266/2018); mentre sotto il secondo aspetto deve affermarsi la perdurante validità del principio di conservazione degli atti amministrativi. In proposito la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato l'autonomia del procedimento di nomina del dirigente rispetto agli atti emessi a valle. In particolare si è ritenuto che anche laddove venga annullata la nomina del titolare di un organo, la accertata invalidità dell'atto di investitura non ha di per sé alcuna conseguenza sugli atti emessi in precedenza, dovendosi comunque far sempre salvo il principio di conservazione degli atti della Pubblica Amministrazione (in tal senso CdS IV 2407/2008 e VI 992/2015).

--l'appello va invece accolto riguardo al trattamento sanzionatorio mediante applicazione del cumulo giuridico, invece che del cumulo materiale, avendo la Corte di Cassazione affermato il principio che il cumulo giuridico si applica anche in relazione ai tributi locali (così Cass. 11432/2022).

  1. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione. Spese del grado di giudizio compensate.

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