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11/07/2022 - Lavori pubblici, le disposizioni nella legge di conversione del Decreto PNRR 2

tratto da lavoripubblici.it

Tra le novità, la variazione dei costi dei materiali come circostanza imprevista e imprevedibile che permette una variante in corso d'opera di costo inferiore.

Nella legge n. 79/2022 con cui è stato convertito il D.L. n. 36/2022 (cd "Decreto PNRR 2"), sono state inserite alcune importanti misure in materia di lavori pubblici.

Queste le norme di riferimento:

  • art. 7, commi 2-ter e 2-quater, sui costi dei materiali per la realizzazione di opere;
  • art. 18-bis, comma 12, sugli oneri per la pubblicazione e la pubblicità legale degli appalti pubblici;
  • art. 32, comma 1, lett. c-bis), sulle esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche dalla disciplina del codice dei contratti pubblici;
  • art. 35, comma 1-bis, che disciplina i compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti.

I commi 2-ter e 2-quater dell’art. 7 stabiliscono che, tra le circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore ex art. 106, comma 1, lettera c), numero 1), del D.Lgs. n. 50/2016, che possano dar luogo a modifiche o varianti dei contratti di appalto in corso di validità, senza dover procedere ad una nuova procedura di affidamento, sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera.

Ciò significa che in questi casi la SA o l’aggiudicatario possono proporre, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, una variante in corso d’opera che assicuri risparmi, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali. 

L'art. 18-bis, comma 12 introduce il nuovo comma 7-bis all’art. 48 del D.L. n. 77/2021, per cui gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all’articolo 216, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici, sostenuti dalle centrali di committenza, possono essere posti a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente, oppure delle risorse previste per l’attuazione degli interventi del PNRR.

L’articolo 32, al comma 1, lett. c-bis), stabilisce che vanno integralmente esclusi dalla disciplina dettata dal Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 50/2016), gli appalti pubblici e i concorsi di progettazione nei settori ordinari e delle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle SA la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche.

Con l’articolo 35 si sostituisce integralmente il comma 7-bis dell’art. 6 del D.L. n. 76/2020. La nuova norma stabilisce che i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare con riferimento all’intero collegio:

  • a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti:
    • 1) l’importo pari allo 0,5% del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
    • 2) l’importo pari allo 0,25% per la parte del valore dell’appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
    • 3) l’importo pari allo 0,15% per la parte del valore dell’appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
    • 4) l’importo pari allo 0,10% per la parte del valore dell’appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
    •  5) l’importo pari allo 0,07% per la parte del valore dell’appalto eccedente 500 milioni di euro;
  • b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti:
    • 1) l’importo pari allo 0,8% del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
    •  2) l’importo pari allo 0,4% per la parte del valore dell’appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
    • 3) l’importo pari allo 0,25% per la parte del valore dell’appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
    • 4) l’importo pari allo 0,15% per la parte del valore dell’appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
    • 5) l’importo pari allo 0,10% per la parte del valore dell’appalto eccedente 500 milioni di euro.

Infine, con la conversione in legge, sono state confermate le seguenti disposizioni già presenti nel D.L. n. 36/2022 in materia di lavori pubblici:

  • art. 34 - Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere
  • art. 35 – Procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza
  • art. 36 – Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della cultura.
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