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11/07/2022 - L’acquiescenza - quale accettazione (espressa o tacita) del provvedimento lesivo - comporta la definitiva estinzione del diritto alla tutela giurisdizionale

tratto da giurisprudenzappalti.it - scritto da Roberto Donati

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, 05/07/2022, n. 134

Gara suddivisa in lotti. La ricorrente contesta l’aggiudicazione del lotto n.1, per il quale il disciplinare di gara prevede:  “nel caso del lotto n. 1, l’operatore economico che si aggiudica tale lotto non può risultare aggiudicatario di altri lotti”.

La stazione appaltante sostiene l’inammissibilità del ricorso stesso per intervenuta rinuncia a tutelare l’interesse all’aggiudicazione del lotto in questione; e ciò in ragione del fatto che la società ricorrente, a seguito dell’aggiudicazione di un altro lotto, disposta in suo favore, ha sottoscritto il relativo contratto d’appalto senza formulare alcuna riserva.

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, 05/07/2022, n. 134 dichiara inammissibile il ricorso:

2. Sempre in via preliminare si deve rammentare che, secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, IV, 4 dicembre 2013, n. 5775; id., Sez. V, 8 novembre 2012, n. 5694; id., Sez. VI, 19 marzo 2015, n. 1417), dalla quale non v’è motivo per discostarsi, l’acquiescenza – intesa come accettazione espressa o tacita del provvedimento amministrativo lesivo, con conseguente estinzione del diritto di agire in giudizio – si configura soltanto in presenza di una condotta, da parte dell’avente titolo all’impugnazione, libera e inequivocabilmente diretta a manifestare la volontà di non contestare più l’assetto di interessi definito dall’Amministrazione mediante il provvedimento lesivo; pertanto il relativo accertamento, in quanto incidente sul fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale, dev’essere accurato ed esauriente e svolgersi su tutti i dati fattuali che hanno caratterizzato la dichiarazione negoziale, dalla quale deve dunque risultare senza alcuna incertezza la presenza di una chiara intenzione definitiva di non rimettere in discussione l’atto lesivo.

L’acquiescenza si configura, quindi, solo in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario del provvedimento lesivo, che dimostrino anzitutto che questi ha potuto comprenderne il contenuto e che sussiste la chiara ed incondizionata (cioè non rimessa ad eventi futuri ed incerti) volontà del destinatario del provvedimento stesso di accettarne in via definitiva e irrevocabile gli effetti.

Tanto premesso, il Collegio ritiene di non poter aderire alla richiesta della parte ricorrente di concessione di un rinvio dell’udienza, perché risulta manifestamente fondata la seconda, assorbente eccezione processuale sollevata dall’…., con la conseguenza che il presente ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per acquiescenza tacita della società ricorrente al provvedimento di aggiudicazione del lotto n. 1 alla controinteressata ………

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