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21/06/2022 - Il TAR Bologna si esprime in materia di VIA (screening) e di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 152/2006.

Tratto da: ildirittoamministrativo.it

     1. L’art. 26 c. 6, del d.lgs. n. 152/2006 nella formulazione “pro tempore” vigente in tema di efficacia quinquennale della valutazione di impatto ambientale non si applica anche alla verifica di assoggettabilità a VIA (screening) di cui all’art. 19 d.lgs. 152/2006 dal momento che anche l’art. 8-bis, comma 6, della Direttiva 2011/92 non impone agli Stati membri la fissazione di un termine di efficacia alla stessa VIA.

    2. Ai sensi del quadro normativo comunitario e nazionale vigente ogni valutazione in materia ambientale anche di assoggettabilità a VIA deve essere attuale e dunque parametrarsi sulla base di un quadro conoscitivo il più possibile aderente allo stato effettivo. Va necessariamente rinnovata la valutazione di impatto ambientale e/o di assoggettabilità ogni qualvolta sopravvengono mutamenti dell’opera o del contesto ambientale di riferimento, con particolare riguardo alle interferenze con successive opere non previste o realizzate all’epoca della valutazione ambientale.

     3.- La verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 costituisce un procedimento di valutazione preliminare (cd. screening) autonomo e non necessariamente propedeutico alla V.I.A. vera e propria, con la quale condivide l'oggetto - l'“impatto ambientale”, inteso come alterazione « qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa » che viene a prodursi sull'ambiente ma su un piano di diverso approfondimento (Consiglio di Stato sez. II, 7 settembre 2020, n. 5379). L’attività di screening riguarda un potere esclusivamente tecnico - discrezionale, dovendosi riscontrare in base a conoscenze tecniche se vi siano o no impatti e stabilirne il grado, senza alcuna valutazione comparativa di interessi, spettando quest'ultima alla diversa sede della più rigorosa procedura di valutazione, laddove sia accertato il presupposto di un impatto ambientale significativo. Trattasi di una distinzione non meramente formale poiché attiene alla natura del potere, tecnico e non politico - amministrativo (T.A.R. Campania Napoli sez. V, 9 febbraio 2021, n.840; C.G.A.S, 24 marzo 2020, n. 206).

   4.- E’ da ritenersi ammissibile l’azione di accertamento atipica a tutela di posizioni sostanziali di interesse legittimo qualora essa: a) risulti indispensabile per la soddisfazione concreta della pretesa sostanziale del ricorrente (ex multis Consiglio di Stato sez. V, 27 marzo 2013, n. 1799); b) non possa dirsi elusiva del termine di decadenza per l’impugnazione degli atti autoritativi (ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 1 settembre 2021, n. 9488) c) non risulti violato l'art. 34 comma 2 c.p.a. inerente il divieto di sindacato sui poteri autoritativi ancora non esercitati dall'Amministrazione (T.A.R. Toscana sez. III, 7 febbraio 2020, n. 174).

TAR Bologna, Sez. I, sent. del 13 giugno 2022, n. 512

 

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