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15/06/2022 - Ecco quali sono gli adempimenti che risultano assorbiti dal PIAO

tratto da lentepubblica.it

PIAO: il Consiglio dei ministri ha approvato il Dpr che individua gli adempimenti assorbiti.


Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, ha approvato, in esame definitivo, il regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, recante l’individuazione e la soppressione degli adempimenti di programmazione relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), in attuazione di quanto previsto dall’art. 6, comma 5, d.l 80/2021, convertito con modificazioni, dalla legge 113/2021.

Ecco quali sono gli adempimenti che risultano assorbiti dal PIAO

Il Dpr, di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si compone di tre articoli.

L’art. 1, rubricato “Individuazione di adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione” dispone per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO (cioè le amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 del d.lgs. 165/2001, con più di cinquanta dipendenti), la soppressione dei seguenti adempimenti assorbiti nel Piao:

  • Piano dei fabbisogni (ex art. 6, commi 1, 4, 6 del);
  • Piano delle azioni concrete (ex artt. 60-bis e 60-ter del d.lgs. 165/2001);
  • Piano della performance (ex art. 10, commi 1 e 1-ter, del d.lgs. 150/2009);
  • Piano di prevenzione della corruzione (ex art. 1, commi 5 e 60 della l. 190/2012);
  • Piano organizzativo del lavoro agile (ex art. 14, c. 1, della l. 124/2015);
  • Piani di azioni positive (ex art. 48, c. 1, del d.lgs. 198/2006);
  • Piano delle dotazioni strumentali (ex art. 2, c. 594 della l. 244/2007).

L’art. 1, inoltre:

  • stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. 165/2001, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all’art. 6, c. 6, del d.l. 80/2021, che definirà le modalità semplificate per l’adozione del PIAO;
  • sopprime all’art. 169, c. 3-bis, del d.lgs. 267/2000, il terzo periodo che prevedeva che il Piano dettagliato degli obiettivi ed il piano della performance fossero unificati organicamente nel PEG.

L’art. 2, rubricato “Disposizioni di coordinamento”, dispone per comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e Unioni di Comuni, che il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance sono assorbiti nel PIAO.

L’art. 3, rubricato “Monitoraggio” prevede che il Dipartimento della funzione pubblica e l’Anac (per la disciplina sulla prevenzione della corruzione e per la trasparenza) effettuino una attività di monitoraggio sull’effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piao, all’esito della quale provvedere alla individuazione di eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con la disciplina introdotta.

Il testo completo del Dpr

Potete consultare qui il documento completo.

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