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07/06/2022 - Il TAR Umbria ricorda la necessaria pertinenza tra illecito commesso e oggetto dell'appalto

tratto da lavoripubblici.it

Gravi illeciti professionali: sono sempre cause di esclusione?

Il grave illecito professionale rientra tra le possibili cause di esclusione da una procedura di gara, ma esso deve essere pertinente con l'oggetto dell'appalto. Lo conferma il TAR Umbria, con la sentenza n. 339/2022, sul ricorso proposto contro una Stazione Appaltante che aveva aggiuducato la commessa a un operatore condannato per contraffazione di prodotti.

Secondo la ricorrente, sarebbe stato violato l’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), perché l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per aver reso nella domanda di partecipazione una falsa dichiarazione quanto all’assenza a proprio carico di gravi illeciti professionali, in particolare di illecita contraffazione.

Ricordiamo che l’art. 80 del Codice dei Contratti, al comma 5, lettera c), dispone l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura di aggiudicazione qualora la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che esso si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

Nel giudicare il caso, il TAR ha richiamato il recente orientamento giurisprudenziale, il quale prevede che per integrare un illecito professionale rilevante al fine dell’esclusione da una procedura di gara occorre che:

  • il comportamento pregresso assuma la qualificazione oggettiva di comportamento in grado d’incrinare l’affidabilità e integrità dell’operatore nei rapporti con l’amministrazione;
  • il fatto così qualificato va messo in relazione con il contratto oggetto dell’affidamento, così da poter declinare in termini relativi e concreti la nozione d’inaffidabilità e assenza d’integrità, ai fini della specifica procedura di gara interessata.

La vicenda richiamata dal ricorrente non riguarda prodotti offerti in sede di gara ed è pertanto inidonea ad incidere sull’affidabilità morale e professionale della società aggiudicataria al fine di configurare un grave illecito professionale, incidente sulla veridicità di quanto dichiarato dalla predetta società nella domanda di partecipazione.

Secondo il giudice amministrativo è quindi insussistente qualunque automatismo espulsivo o discrezionale relativo all’illecito professionale invocato dall’operatore ricorrente.

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando il provvedimento di aggiudicazione della gara prodotto dalla stazione appaltante.

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