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29/12/2022 - Gli schemi tipo delle garanzie fideiussorie e delle polizze assicurative

Dal sito leautonomie.Asmel.eu un articolo di Salvio Biancardi

In vigore dal 29 dicembre 2022 il regolamento relativo agli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative relativi ai pubblici appalti.

La materia è disciplinata nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16 dicembre 2022.

Le previsioni contenute nel Decreto

Secondo le previsioni contenute nel sopra citato Decreto le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono rispettare gli schemi di cui all’allegato A del decreto medesimo.

 Si tratta delle garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste dagli articoli 24, comma 4, 35, comma 18, 93, comma 1, 103, commi 1, 6, 7, 8 e 104, comma 1 del Codice dei contratti pubblici.

Inoltre, viene anche stabilito che i concorrenti devono inviare alle stazioni appaltanti le schede di cui all’Allegato B del citato Decreto.

Il Decreto precisa che le garanzie fideiussorie possono essere rilasciate anche congiuntamente da più garanti. In tale caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all’interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote.

La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.

Nel caso di presentazione di garanzia fideiussoria pari all’importo complessivo garantito, la solidarietà nei confronti della stazione appaltante non si estende ad eventuali cessionari del rischio e garanti del garante, ferma restando la responsabilità piena del garante principale nei confronti della stazione appaltante.

Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie fideiussorie, ovvero indicate unitariamente nell’unico atto, corrispondono, in ogni caso, all’importo complessivo garantito.

Ambito d’applicazione

Nel decreto viene puntualizzato che le disposizioni illustrate si applicano ai settori ordinari ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Si applicano altresì nei settori speciali ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nelle concessioni se i documenti di gara prevedono la prestazione di garanzie e di coperture assicurative della tipologia di cui agli schemi tipo e richiamano il presente regolamento.

Attività di monitoraggio

Viene prevista un’attività di monitoraggio sull’applicazione della disciplina illustrata, a cura del Ministero dello sviluppo economico, con elaborazione di una relazione, entro il 30 giugno di ciascun anno, avente ad oggetto lo stato di attuazione del regolamento in esame sulla base dei dati e delle informazioni richiesti, con cadenza annuale, dalle associazioni degli operatori economici che partecipano alla procedura di affidamento e dalle associazioni delle imprese offerenti i nuovi contratti di garanzia e di assicurazione.

Entrata in vigore

Si legge che il regolamento citato andrà applicato alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla data del 29 dicembre 2022. Qualora vi siano contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

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