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19/12/2022 - Art. 48 codice appalti: cosa sono e come funzionano i raggruppamenti temporanei ed i consorzi. Raggruppamento orizzontale, verticale, misto

tratto da biblus.acca.it - di Giusi Rosamilia

Art. 48 codice appalti: raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari

Art. 48 codice appalti: cosa sono e come funzionano i raggruppamenti temporanei ed i consorzi. Raggruppamento orizzontale, verticale, misto

L’art. 48 del codice appalti definisce cosa sono e come funzionano i raggruppamenti temporanei di imprese. Definisce, inoltre, come funzionano i consorzi ordinari. Per poter accedere ad una gara d’appalto bisogna soddisfare alcuni requisiti tecnico-economici e di affidabilità morale/professionale. Molte imprese, soprattutto quelle di piccole dimensioni, al momento della pubblicazione del bando non hanno i requisiti necessari per poter partecipare all’appalto. Possono, però, pensare di sfruttare i requisiti di imprese ausiliarie, unendosi a queste. Nascono così i raggruppamenti temporanei, così definiti perché la loro durata coincide con quella della gara d’appalto.

La stazione appaltante non può né limitare né vietare i raggruppamenti temporanei in quanto rientrano nell’elenco degli operatori economici ammessi alle gare. L’ente ha, però, l’obbligo di verificare l’effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti da bando. 

Cosa si intende per raggruppamento temporaneo?

Un raggruppamento temporaneo rientra nell’elenco di operatori economici ammessi alle gare d’appalto definito dall’art. 45 codice appalti. Nello specifico un raggruppamento temporaneo può essere costituito da:

    • imprenditori individuali, anche artigiani e le società, anche cooperative;
    • consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro;
    • consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili.

L’esigenza di costituire un raggruppamento temporaneo nasce poiché un operatore economico non è in possesso di tutti i requisiti per poter partecipare ad una gara d’appalto. Per non essere escluso a-priori, decide di unirsi ad altri operatori economici che fanno da garante mettendo a disposizione i propri requisiti, compensando le mancanze.

In questo modo la partecipazione è lecita a tutti gli effetti.

Vantaggi del raggruppamento temporaneo

Quali sono i vantaggi di un raggruppamento temporaneo? La ratio di tale istituto è di sicuro quella di allargare la platea dei possibili operatori economici. Risponde appieno alla tutela della libera concorrenza nonché al principio di massima partecipazione volto a non escludere le piccole realtà.

Il vantaggio evidente del raggruppamento temporaneo è quello di consentire ad imprese minori la partecipazione alla gara che altrimenti non sarebbe avvenuta per mancanza di requisiti. Ne consegue, quindi, la crescita di piccole realtà che si confrontano e si aprono a mercati estesi acquisendo esperienze, capacità e tecniche da utilizzare in eventuali futuri affidamenti.

Il vantaggio meno evidente, ma allo stesso tempo fondamentale, è quello che ne trae la stazione appaltante. L’ente è tutelato in quanto nella partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo è insita la garanzia della buona riuscita dell’esecuzione dei lavori che altrimenti potrebbe essere minata da inadeguati mezzi tecnici e/o finanziari.

Raggruppamento temporaneo orizzontale, verticale, misto

L’art. 48 del codice appalti fa una distinzione tra raggruppamenti temporanei riferiti ai lavori e raggruppamenti temporanei riferiti a forniture o servizi.

Lavori:

  • raggruppamento temporaneo verticale: una riunione di operatori economici nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente (per lavori scorporabili si intendono i lavori come definititi all’art. 3 assumibili da uno dei mandanti);
  • raggruppamento orizzontale: riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.

Forniture o servizi:

  • raggruppamento verticale: il mandatario esegue le prestazioni di servizi o forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie.
  • raggruppamento orizzontale: gli operatori economici eseguono lo stesso tipo di prestazione.

Le stazioni appaltanti devono specificare nel bando la prestazione principale e quelle secondarie.

Il raggruppamento misto, come indica già l’espressione, è un mix tra quello verticale e quello orizzontale. Nello specifico è un raggruppamento di tipo verticale nel quale l’esecuzione delle singole categorie di lavori o servizi è effettuata da sub-raggruppamenti di imprese di tipo orizzontale. Ogni sub-raggruppamento è responsabile delle prestazioni che appartengono al proprio ambito di competenza, mentre l’azienda mandataria è responsabile dell’intero appalto.

Art. 48 codice appalti comma 3

Il comma 3 dell’art. 48 del codice appalti contiene una precisazione, una clausola importante: nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari sono ammessi solo se gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti di cui all’art. 84. Tali requisiti, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per l’importo relativo; per quanto riguarda i lavori scorporati, invece, ciascun mandante deve essere in possesso dei requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il singolo concorrente.

È possibile cambiare impresa consorziata?

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono designare ai fini dell’esecuzione dei lavori o dei servizi un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara a condizione che tale modifica non vada ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata.

Art. 48 codice appalti comma 9: recesso di imprese raggruppate

È ammesso il recesso delle imprese raggruppate? Si, anche nel caso in cui resti un unico soggetto economico, ma solo per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che il soggetto o i soggetti economici che restano abbiano tutti i requisiti di qualificazione a lavori o ai servizi/forniture da eseguire. Non è ammesso il recesso se è finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Consorzi ordinari e stabili

Il consorzio si differenzia dal raggruppamento temporaneo per la finalità. Il consorzio, infatti, presuppone che ci sia una comune volontà di stabilizzare l’unione tra i consorziati (per i consorzi stabili la durata non deve essere inferiore a 5 anni). Nel caso di associazioni temporanee, invece, la durata si limita alla sola gara d’appalto.

Il consorzio può essere formato da: imprenditori (siano essi persone fisiche o giuridiche) indipendentemente dall’oggetto, dalle dimensioni e dalla struttura giuridica dell’impresa. La partecipazione dei consorzi alle gare è ammessa alle stesse condizioni previste per i raggruppamenti temporanei di imprese.

I consorzi ordinari seguono il codice civile. I consorzi stabili seguono la disciplina generale destinata a tutti i consorzi, nonché quella specifica (artt. 45-47-48 codice appalti). I consorzi stabili sono autonomi rispetto alle aziende dei singoli imprenditori e sono strutturati per eseguire anche in proprio le prestazioni affidate.

Raggruppamento temporaneo: quando c’è divieto di partecipazione alla gara?

Il comma 7 dell’art. 48 codice appalti delinea i casi in cui sussistono divieti di partecipazione alla gara d’appalto. I casi di divieto sono i seguenti:

  • i concorrenti non possono partecipare ad una gara d’appalto in più raggruppamenti temporanei o consorzio ordinario di concorrenti;
  • i concorrenti che partecipano in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario non possono partecipare anche singolarmente.

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia della stessa tipologia è tenuto anch’esso ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. A questi ultimi è vietato partecipare alla stessa gara in qualsiasi altra forma.

Cosa succede in caso di violazione del divieto? Le sanzioni

In caso di violazione vengono esclusi dalla gara consorzio e consorziato. In caso di inosservanza del divieto si applica l’art. 353 del codice penale: reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa da  103 €  1.032 €. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’Autorità, la reclusione è da 1 a 5 anni e la multa sale da 516 € a 2.065 €.

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