16/12/2022 - Appalti, nuovo codice. L'originalissima e mai vista prima idea di un Responsabile unico di progetto e di responsabili di singole fasi procedimentali
Sul sempre aggiornato ed utile portale lavoripubbliti.it l'articolo Riforma Codice dei contratti: dal Responsabile unico del procedimento al Responsabile unico di progetto fornisce un primo commento sulla figura del Responsabile unico di progetto (Rup), che sostituisce il Responsabile unico del procedimento (Rup), e sostanzialmente assume in forma più marcata la funzione di coordinatore generale delle attività connesse alla realizzazione degli interventi.
Tanto che, infatti, il Rup può chiedere la nomina di distinti responsabili del procedimento per le fasi di affidamento e di esecuzione.
Un'idea certamente utile (anche se sostanzialmente impossibile da attuare per la gran parte dei comuni, con dotazioni organiche troppo piccole per differenziare così la struttura organizzativa degli appalti) e "originale".
Proprio originale e mai vista? Non diremmo. Chi ha buona memoria, si ricorda del d.l. 101/1995, convertito dalla legge 216/1995, che con l'articolo 4, comma 1, lettera a), modificò l'articolo 7 della legge 109/1994, il quale assunse questo testo:
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nell'ambito del proprio organico, un coordinatore unico delle fasi di formazione del programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio e di attuazione degli interventi oggetto del programma stesso, nonche' un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dello stesso. 2. Il regolamento di cui all'articolo 3 determina i casi in cui il coordinatore unico puo' coincidere con il responsabile del procedimento di uno o piu' interventi. Il regolamento determina altresi' l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento puo' coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tali facolta' possono essere esercitate per lavori di qualsiasi importo e tipologia ed i soggetti appaltanti individuano direttamente la figura professionale del coordinatore unico e del responsabile del procedimento. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, in luogo di un unico responsabile del procedimento per ogni singolo intervento puo' essere nominato un responsabile per ciascuna delle fasi di cui al comma 1. 3. Il coordinatore unico coordina l'attivita' dei responsabili dei singoli interventi ai fini della formazione del programma, dell'elaborazione dei progetti preliminari che ne costituiscono parte integrante, dell'istruttoria e delle osservazioni formulate in esito alla pubblicazione del programma; assume, su segnalazione del responsabile del procedimento, i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di danni, irregolarita' o ritardi nell'esecuzione del programma. Il coordinatore unico verifica altresi' la copertura finanziaria degli oneri connessi ai lavori pubblici e accerta la libera disponibilita' delle aree e degli immobili necessari. 4. Il coordinatore unico ed il responsabile del procedimento assicurano, per l'attivita' di rispettiva competenza, il controllo sui livelli di prestazione, di qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltre che al corretto e razionale svolgimento delle procedure. 4-bis. Il responsabile del procedimento, oltre ai compiti di cui al comma 4, fornisce al coordinatore unico i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attivita' di coordinamento, di indirizzo e di controllo di competenza del coordinatore stesso: segnala altresi' tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi. 4-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3 disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti del direttore dei lavori. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilita' dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente. 4-quater. In fase di prima applicazione della presente legge e per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, qualora, per carenze di organico accertate e certificate dal coordinatore unico ed in relazione alle caratteristiche dell'intervento, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), non siano in grado di svolgere le necessarie attivita' di supporto allo svolgimento dei compiti dello stesso coordinatore unico e dei responsabili dei singoli interventi, le predette attivita' di supporto possono essere affidate, con le procedure e le modalita' previste dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti o a societa' di servizi esterni ai predetti soggetti aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
Questa strutturazione organizzativa, perfettamente logica, venne successivamente abbandonata, perchè vinse la fascinazione del responsabile "unico", uno, trino e plurimo, onnisciente, onnipotente, onnipresente, onniadempiente.
Dopo 27 anni, si ritorna al coordinatore unico, ma sotto il falso nome di Responsabile unico di progetto, per mantenere l'acronimo Rup al quale siamo tanto affezionati, e per poter scrivere dire in dotti e pensosi convegni che si tratta di un project manager...