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13/12/2022 - Art. 45 codice appalti: gli operatori economici

tratto da biblus.acca.it - di Giusi Rosamilia

Art. 45 codice appalti: gli operatori economici

Chi sono gli operatori economici? Quali sono i requisiti per partecipare ad una gara d’appalto? L’art. 45 del codice appalti

L’art. 45 del codice appalti definisce nel dettaglio quali sono gli operatori economici. I soggetti economici ammessi alle gare d’appalto devono soddisfare diversi requisiti stringenti, dimostrando la loro affidabilità, moralità, integrità.

La stazione appaltante ha diverse responsabilità, tra cui quella di verificare l’affidabilità degli operatori economici, prima di ammetterli alla gara d’appalto. 

La definizione di “operatore economico”

Per poter comprendere appieno che cosa sono gli operatori economici, dobbiamo affidarci alla definizione dell’art. 3 comma 1 lett. p) del codice appalti. L’operatore economico è:

una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

Chi rientra nella definizione di operatori economici?

In line di massima può essere definito operatore economico:

  • una persona fisica o giuridica;
  • un ente pubblico;
  • un raggruppamento di tali persone o enti compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese;
  • un ente senza personalità giuridica.

Nel dettaglio, il comma 2 dell’art. 43 del codice appalti, chiarisce quali sono gli operatori economici. Essi sono:

  • imprenditori individuali, anche artigiani e società, anche cooperative;
  • consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  • consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
  • raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
  • consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile;
  • aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
  • soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Chi sono gli operatori economici?

Chi sono gli operatori economici?

Requisiti operatori economici

Per poter essere ammessi ad una gara d’appalto, gli operatori economici devono soddisfare alcuni requisiti:

  • idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. 4, comma 3);
  • capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1, lett. b, comma 4);
  • capacità tecniche e professionali (art. 83 comma 1, lettera c, comma 6).

Spetta alla stazione appaltante verificare il possesso dei suddetti requisiti da parte degli operatori economici insieme ad altre caratteristiche fondamentali, quali: moralità, integrità e affidabilità professionale.

Quali sono i motivi di esclusione di un operatore economico?

I motivi di esclusione per un operatore economico sono diversi e sono normati dall’art. 80 del codice appalti:

I motivi di esclusione diretta sono:

  • condanne penali (art. 80 comma 1);
  • tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 80 comma 2);
  • violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali (art. 80 comma 4).

I motivi di esclusione sottoposti alla valutazione della stazione appaltante sono:

  • gravi infrazioni delle attuali norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • inottemperanza agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale;
  • stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell’operatore economico;
  • gravi illeciti che possono mettere in dubbio professionalità e affidabilità dell’operatore economico;
  • tentativo di influenzare indebitamente la stazione appaltante durante il processo di assegnazione dell’appalto;
  • tentativo di ottenere informazioni riservate per essere avvantaggiato durante la gara;
  • gravi carenze nell’esecuzione di un precedente appalto o la presenza di una condanna di risarcimento danni o sanzioni comparabili;
  • inadempimenti riconosciuti o accertati nei confronti dei subappaltatori;
  • conflitti di interesse, irrisolvibili in alcun modo se non con la sua esclusione;
  • violazione del divieto di intestazione fiduciaria;
  • assenza della certificazione che attesti che l’operatore è in regola con le norme per il diritto di lavoro dei disabili;
  • partecipazione di due diversi operatori aventi un rapporto tra società collegate o controllate.

La stazione appaltante, accertata la presenza di uno o più motivi suddetti nel rispetto del principio di proporzionalità, dispone l’esclusione dalla gara all’esito di un provvedimento in contradditorio con l’operatore economico inadempiente. L’attivazione del contradditorio ha lo scopo di consentire all’operatore economico di dimostrare di poter partecipare alla gara, avendo risolto le eventuali mancanze riscontrate. La ratio del contraddittorio è che l’appalto deve essere sempre affidato a soggetti che offrono garanzie di integrità e affidabilità.

Un operatore economico può essere escluso dalla gara anche per una parziale e/o scorretta compilazione della documentazione da consegnare alla stazione appaltante.

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Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

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