30/08/2022 - Cassazione: silenzio assenso in caso di richiesta di part time, anche se in conflitto di interessi.
La decisione della Corte di Cassazione (25066 /2022) è certamente discutibile perchè, forzando il dettato normativo arriva a intendere come “silenzio assenso” il decorso di sessanta giorni dalla richiesta di part time, nel caso in cui l’Amministrazione non si pronunci nei termini.
La disposizione che regola l’istituto del part time risale al 1996 (legge 662/1996) e prevede che la richiesta del dipendente venga valutata in relazione sia all’eventuale conflitto di interessi riguardo all’attività che intende svolgere all’esterno, sia riguardo all’eventuale pregiudizio alla funzionalità dell’Amministrazione.
Ma, sia il giudice di primo grado, sia la Corte di Cassazione propendono per l’automaticità dell’effetto della trasformazione del rapporto a part-time decorso il termine stesso, da cui deriva l’illegittimità della revoca unilaterale dell’instaurato part-time stante il carattere necessariamente consensuale di quella che si configurerebbe quale nuova trasformazione e ciò a motivo dell’irrilevanza della ragione giustificativa della domanda di part-time avanzata dal dipendente anche nell’ipotesi che la stessa non legittimi la concessione del part- time, non presupponendo l’operatività dell’effetto della trasformazione del rapporto a part-time la compatibilità della causale, compatibilità che, ove non sussistesse, come accertato dalla Corte territoriale nel caso di specie, risultando l’esercizio dell’attività autonoma cui il ricorrente intendeva dedicarsi in conflitto di interessi con la prestazione del servizio, ben poteva porsi a fondamento del diniego della richiesta trasformazione e comunque opererebbe nel senso di precludere lo svolgimento di quell’attività ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/200.