26/08/2022 - Dirigente tecnico e segretario comunale responsabili per danni da inadempimento di permuta attuativa di convenzione urbanistica
19/08/2022 Luigi Oliveri Ordinamento enti locali
La sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Veneto, 8.8.2022, n. 251 evidenzia le specifiche ed irrinunciabili responsabilità incombenti su dirigenti locali e segretari comunali, nell’assicurare la legittimità dell’azione amministrativa.
La Sezione ha condannato per danno erariale il segretario ed il dirigente tecnico di un comune (per la rispettiva quota del 30% e del 70% dell’ammontare), connesso ad una complessa vicenda contrattuale urbanistica. Si è trattato di un atto attuativo della convenzione stessa, finalizzato ad una permuta “di cosa presente con cosa futura”: il comune ha ceduto immediatamente ad una società di costruzioni un ampio terreno e capacità edificatoria, a fronte dell’impegno della società a cedere in futuro tre appartamenti e a realizzare opere di urbanizzazione.
Mentre il comune ha adempiuto alla cessione, non ha mai ricevuto quanto oggetto della permuta, perché la società è incappata in una procedura concorsuale e non ha nemmeno completato le opere di urbanizzazione.
La permuta, quindi, si è rivelata una perdita secca di risorse, corrispondente alla mancata entrata del valore economico dei beni che la società avrebbe dovuto cedere.
La procura erariale ha evidenziato, tra i molti altri problemi dell’atto di permuta, rogato da un notaio, non solo la criticità di una permuta con la quale il comune ceda nell’immediato beni pubblici nell’aspettativa incerta di ottenere nel futuro il bene permutato, ma soprattutto nell’assenza di garanzie reali (ipoteche) o fideiussioni a fronte della prestazione della società.
Si è trattato di un errore operativo reputato grave e che la Corte dei conti imputa al segretario ed al dirigente, condannandoli.
Il collegio ha rigettato le tesi difensive. In quanto al segretario comunale, la sentenza sottolinea che sebbene sia stata eliminata l’obbligatorietà del parere del Segretario generale con la legge 127/1997, tuttavia l’articolo 97 del TUEL ha “in sostanza potenziato la posizione di garanzia del Segretario generale concernente la conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, intestandogli precisi obblighi di protezione (collaborazione e assistenza nei confronti degli organi dell’ente) e di controllo (sovrintendenza e coordinamento nei confronti dei dirigenti ex art. 97 comma 4, TUEL)”. La funzione di assistenza giuridico- amministrativa impone, a prescindere dal parere, al segretario di adottare iniziative per orientare e mantenere l’azione amministrativa nell’ambito della legalità. Cosa che nel caso di specie non è avvenuta, poiché il segretario non ha eccepito le gravi carenze dell’impianto contrattuale. Per altro, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi all’epoca prevedeva espressamente l’obbligo in capo sl segretario di esprimere il parere di conformità normativa sulle proposte di deliberazione degli atti di competenza della giunta e del consiglio, parere che risulta in effetti venne reso. E, aggiunge la sentenza, risulta dagli atti la collaborazione stretta tra segretario e dirigente tecnico nella redazione degli atti gestionali di quest’ultimo finalizzati ad impegnare la spesa connessa all’esecuzione della permuta da parte del comune.
Il dirigente, a sua volta, deve comunque garantire la legittimità dell’operato, oltre che l’efficacia della gestione. La sentenza ricorda che l’articolo 107 del TUEL, nell’indicare i poteri gestionali dei dirigenti fa sì che su essi incomba “il rispetto delle “regole di gestione a contenuto latamente cautelare, poste a tutela dell’integrità delle casse comunali” (Sez. III App. n. 22/2021)”.
Nè può valere, come causa esimente, la circostanza che il dirigente tecnico abbia sottoscritto la permuta come “mera” esecuzione della convenzione urbanistica, in esito all’istruttoria giuridica condotta dalla segreteria generale.
Il dirigente non svolge un ruolo di “mero sottoscrittore materiale” dei contratti. Spiega la sentenza come non si possa attribuire efficacia esimente al fatto che il dirigente abbia dato corso ad atti predisposti da altri (deliberazione consiliare di approvazione della convenzione e contratto di permuta elaborato dal notario): infatti, in relazione al ruolo di dirigente del settore tecnico, detto dirigente aveva l’onere di controllare anche i contenuti specifici degli atti. Attuare deliberazioni comunali illegittime o, comunque, carenti di elementi essenziali è causa di responsabilità: rivestire unaposizione dirigenziale all’interno dell’amministrazione comunale, fa incombere sul dirigente il peso del rispetto della legalità amministrativa e corretta gestione delle risorse. Dunque, aggiunge la sentenza, se “è vero che il merito delle scelte di pianificazione territoriale ed urbanistica compete esclusivamente all’organo di governo dell’ente, “è altrettanto vero che la conformità a legge degli atti di esecuzione di tali deliberazioni rientrano nell’ambito delle attività amministrative dell’ente, nell’adempimento delle quali i dirigenti devono applicare la legge e il Segretario comunale è tenuto a prestare assistenza e collaborazione al fine di garantirne la conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti” (Sez. III App. n.22/2021)”.
Assicurare efficienza e legittimità degli etti è “una responsabilità esclusiva, propria della funzione dirigenziale, a cui è connesso il potere di adozione del provvedimento finale, in ordine alla quale la responsabilità dell’organo competente individuato dalla legge si pone su di un piano diverso da quella procedurale, eventualmente sussistente in capo al responsabile del procedimento”.
Nè vale ad escludere o limitare la responsabilità dei due condannati la circostanza che l’atto di permuta sia stato redatto dal notaio. Il professionista aveva mandato la bozza poi firmata, appunto carente delle necessarie salvaguardie giuridiche ed economiche. In modo tranciante, la sentenza osserva che un comune “non è un privato cittadino sprovveduto e privo delle necessarie conoscenze giuridiche: è un ente pubblico, dotato di segretario generale e di articolata struttura amministrativa a cui sono preposte figure dirigenziali, dovendosi presupporre che tali figure di vertice siano tutte dotate delle (necessarie) competenze professionali connesse al ruolo e alla funzione e, quindi, nel caso in esame, fossero in grado di formulare le opportune valutazioni in merito al contenuto della bozza di atto notarile e, a maggior ragione, di accorgersi dell’errore di individuazione della fideiussione”.