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26/08/2022 - Il Consiglio di Stato si esprime sulla differenza intercorrente tra atto meramente confermativo ed atto di conferma in senso proprio.

Tratto da: ildirittoamministrativo.it

L’atto “meramente confermativo”, infatti, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione, si limita a dichiarare l’esistenza di un precedente provvedimento (Cons. Stato, V, 8 novembre 2019, n. 7655; 17 gennaio 2019, n. 432; III, 27 dicembre 2018, n. 7230; 22 giugno 2018, n. 3867; IV, 12 settembre 2018, n. 5341; VI, 10 settembre 2018, n. 5301; III, 8 giugno 2018, n. 3493; V, 10 aprile 2018, n. 2172; 27 novembre 2017, n. 5547; IV, 27 gennaio 2017, n. 357; 12 ottobre 2016, n. 4214; 29 febbraio 2016, n. 812) ovvero si connota per la sola funzione di illustrare che la questione che ne forma oggetto è stata già delibata con un precedente provvedimento. Ed è proprio tale condizione, quale sostanziale diniego di ri-esercizio di un’attività amministrativa, che lo rende privo di spessore provvedimentale, da cui la sua intrinseca insuscettibilità di una sua impugnazione (Cons. Stato, IV, 3 giugno 2021, n. 4237; 29 marzo 2021, n. 2622).
In altri termini, l’atto “meramente confermativo” è quello che, a differenza dell’atto “di conferma”, esprime la ritenuta insussistenza, da parte dell’amministrazione, di valide ragioni di riapertura del procedimento già conclusosi con una precedente determinazione (Cons. Stato, V, n. 7655/2019, cit.).
Nel caso di specie, invece, come univocamente risultante dal fascicolo di causa, il procedimento conclusosi con la delibera consiliare n. ….. è stato riaperto sulla base delle osservazioni ricevute sull’originario piano di riequilibrio, e al precipuo fine del loro recepimento.
Pertanto, per quanto qui rileva, la stessa delibera, in quanto adottata all’esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi, e pertanto caratterizzata anche da una nuova motivazione (C. Stato, VI, 13 luglio 2020, n. 4525; II, 24 giugno 2020, n. 4054; VI, 30 giugno 2017, n. 3207; IV, 12 ottobre 2016, n. 4214; 29 febbraio 2016, n. 812; 12 febbraio 2015, n. 758; 14 aprile 2014, n. 1805), va inquadrata come “atto di conferma in senso proprio”, e, in quanto tale, suscettibile di autonoma impugnazione (Cons. Stato, V, 22 giugno 2018, n. 3867).

Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 3 agosto 2022, n. 6819

 

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