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22/03/2021 - Corte Conti. Riconosciuto il danno all’immagine in caso di falsa attestazione della presenza in servizio

tratto da lasettimanagiuridica.it - autore Santo Fabiano

La Corte dei Conti, sez. prima giurisdizionale d’appello (73/2021), è chiamata a pronunciarsi in ordine all’applicazione del danno di immagine, contestato a un dipendente risultato colpevole di “allontamaneto ingiustificato dal posto di lavoro” e per questo condannato per truffa.

La contestazione formulata ha avuto ad oggetto, oltre al danno patrimoniale consistente nella indebita percezione dell’indennità di posizione variabile, anche il danno all’immagine che il dipendente avrebbe cagionato con la sua condotta.

In sede di ricorso, la Sezione regionale della Corte dei Conti, aveva accolto in parte la domanda attorea, con riferimento al danno patrimoniale, mentre ha dichiarato nulla l’azione relativa al nocumento all’immagine in quanto non sussisterebbe il presupposto necessario per l’azionabilità in giudizio dello stesso, vale a dire l’accertamento del fatto con sentenza penale passata in giudicato.

In particolare la questione riguarda il richiamo all’art.55 quater e quinques del d.lgs.165/2001 e il riconoscimento che tale circostanza non rientri nell’alveo della disciplina generale di cui all’art.17 comma 30 ter del d.l. 78/2009. Quest’ultimo articolo, infatti, dispone che “le procure della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi e nei modi previsti dall’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97″.

Il dipendente, a propria difesa richiama anche la sentenza 61/2020 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dei commi secondo, terzo e quarto periodo del comma 3 quater dell’art.55 quater del d.lgs 165/2001 che rafforzerebbe la tesi del giudice di primo grado, escludendo, a giudizio di questi, l’automatica applicazione del danno d’immagine.

I giudici d’appello, invece, ritengono che l’applicazione per la procedibilità del danno all’immagine nella fattispecie di cui alla normativa succitata debbano prescindere da quelli di cui all’art.17, comma 30 ter, del d.l. 78/2009, nel solco già tracciato anche dalle Sezioni Riunite.

La configurazione del danno all’immagine di cui all’art.55 quinques, del d.lgs. 165/2001, pertanto, non può presupporre la previa sussistenza di un giudicato penale di condanna e, pertanto non appare corretta la decisione impugnata nella parte in cui ha dichiarato la nullità dell’azione proposta.

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