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17/03/2021 - Il mancato recapito della PEC, dovuto alla saturazione della casella di posta del destinatario, è un evento imputabile a quest’ultimo

tratto da giurisprudenzappalti.it - autore Roberto Donati

Tar Lazio, Latina, Sez. I, 12/ 03/ 2021, n. 106.

Nel dichiarare irricevibile il ricorso, Tar Lazio, Latina, Sez. I, 12/ 03/ 2021, n. 106 sintetizza i principi che regolano i termini per l’impugnazione, ricordando anche come il mancato recapito della pec dovuto alla saturazione della casella di posta elettronica del destinatario sia un evento imputabile a quest’ultimo.

Ecco le motivazioni espresse dal Tar:

Rilevato, in particolare:

– In data 20 dicembre 2020, la ricorrente ha ricevuto la comunicazione con cui il Comune informava della conclusione della procedura di aver provveduto alla pubblicazione dei relativi verbali;

– La pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione (Consiglio di Stato ad. plen., 2/7/2020, n. 12);

– Il messaggio inviato dal Comune resistente, veniva regolarmente accettato dal sistema di posta certificata ma non veniva recapitato al destinatario in quanto la casella di posta risultava piena;

– Sul punto la giurisprudenza specifica che “Il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale, dovuto alla saturazione della capienza della casella di posta elettronica del destinatario, è un evento imputabile a quest’ultimo, in ragione dell’inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi” (tra le tante Cassazione Civile, Sez. VI, 11 febbraio 2020 n. 3164);

– La ricorrente ha inviato con pec del 28.12.2020 istanza di accesso agli atti di gara con ciò mostrando di avere avuto comunque conoscenza dell’esito della gara;

– Nel caso di specie, il ricorso è stato notificato soltanto il 1° febbraio 2021, a distanza di 43 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione della pubblicazione degli atti, oltre quindi il termine perentorio di 30 giorni previsto dall’art. 129 comma 1 c.p.a.

Il ricorso viene dichiarato irricevibile per inosservanza del termine di impugnazione.

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