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15/03/2021 - Il Garante condanna un Comune per avere impedito l’accesso agli atti

tratto da lasettimanagiuridica.it

Il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato un’ordinanza di ingiunzione nei confronti di una pubblica amministrazione responsabile di non avere consentito l’accesso ai “dati personali” a un cittadino, a seguito di una contravvenzione rilevata con strumenti elettronici.

Nel caso oggetto di reclamo, il Comune ha dato riscontro alla richiesta di esercizio del diritto di accesso ai dati personali, presentata dal reclamante in data 12 marzo 2019, soltanto in data 13 febbraio 2020, e, dunque, ben oltre il termine di un mese previsto dall’art. 12 del Regolamento, senza, peraltro, aver informato il reclamante dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un’autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale entro il medesimo termine.
Inoltre, come dichiarato dal Comune,

il mancato tempestivo riscontro alla richiesta dal reclamante è dipeso, a giudizio del Comune, dal ritardo con cui è stato effettuato “l’aggiornamento complessivo del sistema privacy”, “a causa delle difficoltà organizzative interne che si sono susseguite nel corso dei diversi mesi”, essendo stata adottata una procedura interna per la gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati soltanto in data 15 gennaio 2020.

Pertanto, al tempo in cui si sono verificati i fatti oggetto di reclamo, il Comune aveva omesso di adottare misure appropriate per fornire tempestivamente agli interessati le comunicazioni in relazione all’esercizio dei propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento, in violazione dell’art. 12, par. 1, dello stesso.

Diversamente, con riguardo ai restanti profili del reclamo, gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive in relazione alle contestazioni amministrative, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Il Garante, quindi, rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dal Comune per non aver tempestivamente dato riscontro alla richiesta del reclamante di esercizio del diritto di accesso ai dati personali; non aver tempestivamente informato lo stesso dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un’autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale; nonché per non aver adottato misure appropriate per fornire tempestivamente agli interessati le comunicazioni in relazione all’esercizio dei propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento.

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