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09/03/2021 - Iva: costituiscono corrispettivi le somme previste in caso di accordi transattivi con effetto novativo

tratto da entilocali-online.it

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 145 del 3 marzo 2020, ha fornito chiarimenti in ordine al regime Iva applicabile, ai sensi dell’art. 3 del Dpr. n. 633/1972, alle somme erogate inadempimento degli impegni assunti in forza di sopravvenuto accordo transattivo.

L’Agenzia ha affermato che una somma di denaro assume rilevanza, ai fini Iva, se corrisposta a titolo di controvalore (corrispettivo) di una cessione di beni o di una prestazione di servizi specificamente individuate. Diversamente, sono escluse dalla sfera impositiva, per carenza del presupposto oggettivo, le somme erogate a titolo di liberalità ovvero aventi carattere meramente risarcitorio.

Pertanto, ai fini dell’individuazione del trattamento fiscale in concreto applicabile, risulta necessario individuare la “funzione economica” delle somme dedotte in contratto, rilevanti agli effetti dell’Iva, se corrisposte a fronte di obblighi di fare, non fare o permettere a carico della controparte (vedasi CGE Causa C-277/05 del 18 luglio 2007, nonché Risoluzione n. 110/E del 15 maggio 2003).

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, costituiscono prestazioni di servizi imponibili “le prestazioni di servizi verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obblighi di fare, non fare o permettere quale ne sia la fonte”.

Nella Sentenza della Corte di Cassazione n. 20233 del 2018 viene precisato che “la prestazione di servizi – pure in prospettiva unionale – è un’operazione soggetta a Iva anche quando la stessa si risolve in un semplice non fare o come nel nostro caso in un permettere e purché si collochi all’interno di un rapporto sinallagmatico”. Tale conclusione non appare in contrasto con i Principi espressi dalla CGE nelle Sentenze Mohr e Landboden-Agrardienste (rispettivamente, Cause C-215/94 del 29 febbraio 1996 e C-384/95 del 18 dicembre 1997), secondo cui è escluso dal campo di applicazione dell’Iva, per carenza del presupposto oggettivo, l’impegno, rispettivamente, di abbandonare in via definitiva la produzione lattiera e di ridurre la produzione di patate, assunto dall’imprenditore a fronte della corresponsione di una indennità. Come rilevato anche dal Giudice nazionale, le Sentenze comunitarie forniscono un’interpretazione incidentale su fattispecie del tutto particolari, caratterizzate dalla circostanza che l’indennità riconosciuta ai produttori agricoli assume carattere essenzialmente risarcitorio della perdita subita. Restano dunque valide le indicazioni offerte dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui – alla luce della definizione omnicomprensiva della base imponibile dell’Iva – “una prestazione di servizi viene effettuata «a titolo oneroso» ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, lett. c), della Direttiva 2006/112, e configura pertanto un’operazione imponibile, soltanto quando tra il prestatore e l’utente intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, nel quale il compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato all’utente” (vedasi Sentenza 2 giugno 2016, causa C-263/15 Lajvér Meliorációs Nonprofit e Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit).

In tal senso, si è espressa anche la Sentenza 3 settembre 2015, Causa C-463/14 (paragrafi 35 e 36).

Atteso quanto sopra, sono rilevanti Iva le somme corrisposte, come nel caso in esame, in conseguenza degli accordi transattivi sottoscritti dalle parti con l’intenzione di “transigere con effetto novativo” le controversie insorte. La circostanza che gli stessi stabiliscano l’impegno di una parte a rinunciare all’esercizio di ogni ulteriore pretesa nei confronti della controparte, a fronte della percezione delle somme dovute, consente di qualificare le stesse come il corrispettivo previsto per l’assunzione di un obbligo di non fare/permettere rilevante agli effetti dell’Iva.

In altre parole, il nesso di sinallagmaticità funzionale rinvenibile dagli impegni reciprocamente assunti conferma il carattere novativo degli accordi transattivi in esame, con conseguente rilevanza, agli effetti dell’Iva, delle somme corrisposte.

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