24/03/2021 - I criteri per lo scorrimento delle graduatorie di altri enti
PUBBLICATO IL 21 MARZO 2021 DA GIANLUCA BERTAGNA
Segnalo l’interessante sentenza n. 680 del 23 febbraio 2021 del Tar Campania sezione di Salerno che contiene alcuni interessanti spunti sull’utilizzo di graduatorie di altri enti.
Sono quattro i temi fondamentali:
1. si conferma l’obbligo di previa effettuazione della procedura ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001 nonché l’attuale facoltatività della mobilità volontaria, per il perdurante effetto dell’art. 3, comma 8, della legge 56/2019;
2. è competenza della Giunta comunale (o equivalente nell’ordinamento del singolo ente) l‘approvazione di criteri preventivi, utili a scegliere la graduatoria da utilizzare (non per scegliere i candidati!!) tra quelle eventualmente disponibili.
3. è legittimo assumere a part-time scorrendo una graduatoria per concorso a tempo pieno. I giudici amministrativi ritengono che la modalità oraria di esecuzione della prestazione lavorativa – in presenza di identità di contenuti qualificanti la posizione – non abbia rilievo significativo, poiché incidente solo sotto il profilo della diversa articolazione temporale della prestazione lavorativa.
4. La data utile a determinare se l’utilizzo della graduatoria concorsuale sia legittimo, quanto alla validità temporale della stessa, è quella della stipula del contratto individuale, seppure esso preveda una decorrenza dell’assunzione posteriore.