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26/01/2021 - Riscossione: nuovo “stop” alla notifica di cartelle di pagamento, ingiunzioni e atti esecutivi fino al 31 gennaio 2021

tratto da entilocali-online.it

È stato pubblicato sulla G.U. n. 11 del 15 gennaio 2021 il Dl. n. 3/2021 rubricato “Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari”.

Il Decreto dispone la proroga delle seguenti disposizioni, che impattano sull’attività di notifica di cartelle di pagamento, ingiunzioni e procedure esecutive:

  • potranno essere notificati, da parte dell’Agenzia delle Entrate, tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 gli atti di accertamento, contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di cui all’art. 157, comma 1 e 2-bis, del Dl. n. 34/2020;
  • proroga di 13 mesi, anziché di 1 anno, per i termini di decadenza a notificazione delle cartelle di pagamento di cui all’art. 157, comma 3, del Dl. n. 34/2020;
  • non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento per gli atti di cui all’art. 157, commi 1, e 2, del Dl. n. 34/2020 notificati entro il 31 gennaio 2022, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto.
  • posticipato al 31 gennaio il termine del periodo di sospensione dei versamenti, contenuto all’interno dell’art. 68, commi 1 e 2-ter del Dl. n. 18/2020, come modificato dal Dl. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”). Pertanto, i versamenti scadenti in tale periodo dovranno essere corrisposti in un’unica soluzione entro il 28 febbraio 2021, inoltre relativamente ai piani di dilazione in essere con l’Agente nazionale della riscossione, con riferimento alle richieste presentato fino al 31 gennaio 2021, gli stessi potranno essere revocati in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive;
  • procrastinato al 31 gennaio 2021 il termine per la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi, di cui all’art. 152, comma 1, del Dl. n. 34/2020. Agli accantonamenti e agli accrediti del periodo 1° gennaio 2021-15 gennaio 2021 si applicano le disposizioni del citato art. 152, terzo periodo.

Nel Decreto viene inoltre specificato che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’Agente nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi. Restano acquisiti gli interessi mora versati in tale periodo.

Infine, viene disposto il rinvio al 30 aprile 2021 per il versamento dell’imposta sui servizi digitali.

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