25/01/2021 - Appalti pubblici, procedimento di verifica dell’anomalia, giustificazioni delle voci di costo, compensazioni e rettifiche
Cons. Stato, Sez. VI, sent. 15/01/2021 n. 487 (link).
In linea generale, le giustificazioni delle singole voci di costo sono modificabili, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche al fine di porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l’entità originaria dell’offerta economica, nel rispetto del principio dell’immodificabilità, che presiede la logica della par condicio tra i competitori (Cons. Stato, sez. V, sentt. 16/03/2020, n. 1873 e 11/12/2020, n. 7943).
La modificabilità incontra un duplice limite:
- il divieto di una radicale modificazione della composizione dell’offerta che ne alteri l’equilibrio economico, allocando diversamente voci di costo nella sola fase delle giustificazioni;
- il limite della revisione della voce degli oneri di sicurezza aziendale, che, quale elemento costitutivo dell’offerta, esige una separata identificabilità e una rigida inalterabilità, a presidio degli interessi pubblici sottesi alla relativa disciplina legislativa (in termini Cons. Stato, sez. V, sent. 24/04/2017, n. 1896).
In definitiva, relativamente alla fase di verifica dell’anomalia, va ribadito che sono modificabili le giustificazioni dei contenuti dell’offerta, essendo consentite in particolare anche compensazioni tra voci di costo sottostimate e sovrastimate, purché tuttavia l’offerta non sia sostanzialmente modificata o stravolta nei suoi elementi essenziali, fra i quali rientra anche la voce relativa al costo del lavoro per il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto (Cons. Stato, sez. V, sent. 30/06/2020, n. 4140).