22/01/2021 - Arrotondamento decimale: non si applica alle operazioni matematiche intermedie ma solo ai punteggi in senso stretto
Nella Sentenza n. 143 del 5 gennaio 2021 del Consiglio di Stato, la questione controversa riguarda l’illegittimità del metodo seguito da una Commissione di gara per l’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica. In particolare, la Commissione non avrebbe proceduto, come previsto dal disciplinare di gara, all’arrotondamento all’unità superiore – qualora la terza cifra decimale fosse stata pari o superiore a cinque – “per tutte le operazioni matematiche” (compresa, quindi, l’operazione intermedia preordinata al calcolo del “coefficiente medio”, risultante dalle valutazioni espresse da ciascun commissario, cui parametrare le singole voci di punteggio, ai fini della determinazione del punteggio finale). I Giudici chiariscono che l’arrotondamento risponde, in termini generali, a due possibili logiche, secondo che sia destinato ad operare nel contesto della misurazione di valori e grandezze fisiche naturalmente soggetti ad incertezza (assoluta, relativa o statistica), ovvero a fini meramente computazionali:
a) nel primo caso, obbedisce ad una logica di pratica necessità (che impone di utilizzare, nell’uso delle grandezze, solo cifre significative);
b) nel secondo caso obbedisce per contro (come nella specie) ad una logica di mera semplificazione¸ intesa solo ad evitare calcoli inutilmente complessi o, comunque, connotati da esiti eccessivamente “fini”.
Se così è, l’applicazione degli arrotondamenti non è necessaria per le operazioni intermedie, ma solo per i “punteggi” in senso proprio e stretto, per tali dovendosi intendere, per l’appunto, i punteggi “finali”, da comporre ed ordinarie in “graduatoria”.
Del resto, poiché l’arrotondamento, nei sensi chiariti, realizza una forma di semplificazione, esso appare comprensibile e giustificato per finalità di immediato confronto comparativo, mentre risulta potenzialmente distorsivo ove reiteratamente applicato anche alle operazioni intermedie. In altri termini, va data preferenza ad una interpretazione del criterio che coniughi il massimo di semplificazione (per fini di immediata comparazione) con il minimo di distorsione (intrinsecamente correlato al meccanismo di arrotondamento).