20/01/2021 - Le assunzioni di tecnici a tempo determinato
La legge di bilancio 2021, legge n. 178/2020, consente, ai commi 69 e 70, le assunzioni, con oneri finanziati dallo Stato, a tempo determinato e parziale di tecnici da parte dei comuni. Il comma 69 prevede questa possibilità per il solo 2021, con la durata massima di 1 anno ed a condizione che non si dia corso al rinnovo del rapporto. Queste assunzioni sono finalizzate a “consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all’erogazione” dei benefici di cui al cd superbonus etc. Questi personale può essere utilizzato dai comuni anche in forma associata. I connessi oneri vanno in deroga al tetto della spesa del personale ai fini del confronto con la spesa media del triennio 2011/2013 per gli enti che erano soggetti al patto di stabilità e 2008 per quelli che non erano assoggettati a tale vincolo. Gli enti vi provvedono con proprie risorse e con quelle che saranno assegnate a ciascun comune nel tetto di 10 mln di euro stanziati dalla stessa legge. I comuni devono presentare la richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) entro il 30 gennaio. Il riparto sarà effettuato con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MISE avanzata di concerto con altri ministeri e sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali. Queste assunzioni, come d’altronde tutte, vanno inserite nel programma annuale e triennale del fabbisogno del personale. Mancano specifiche indicazioni sulle modalità di presentazione della domanda al MISE, ma il termine del 30 gennaio è imperativo. Per cui è necessario dare corso a tale presentazione indicando il numero, la categoria (che a parere di chi scrive non può che essere C o D), la durata e l’impegno orario, posto che si deve dare corso comunque ad utilizzazioni part time. Le assunzioni possono essere effettuate una volta che lo stesso avrà comunicato l’ammontare del contributo concesso. La loro inclusione nella programmazione del fabbisogno può essere effettuata anche a quel momento, determinando in modo chiaro gli oneri a carico dell’ente, posto che saranno comunicati quelli a carico dello Stato. Le modalità selettive sono: la utilizzazione di graduatorie a tempo determinato dello stesso ente, ma solamente per i vincitori e non per gli idonei; la utilizzazione di graduatorie a tempo indeterminato dello stesso ente; la indizione di un concorso a tempo determinato, con la indicazione del numero di vincitori che saranno assunti; lo scorrimento di graduatorie a tempo indeterminato di altro ente. Le prime due opzioni, ove ne ricorrano le condizioni, hanno un carattere vincolante. Si può ritenere che gli oneri per queste assunzioni vadano in deroga al tetto di spesa per le assunzioni flessibili di cui all’articolo 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010, per la quota finanziata dallo Stato, in omaggio ai principi di carattere generale, ma sarebbe stato largamente preferibile che questa deroga venisse indicata espressamente. Si deve aggiungere che, oltre che dal tetto di spesa del personale, questi oneri vanno anche in deroga, ai fini del calcolo del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, dalla spesa del personale e dalle entrate correnti, relativamente alla quota finanziata dallo Stato.